Avv. Angelo Russo
Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario, Catania
In un precedente scritto (pubblicato su questa Rivista, n. 7 di luglio/agosto 2015) ci siamo occupati della questione (ricca di problematiche non solo squisitamente giuridiche) della rettifica dei dati anagrafici di un transessuale e, specificamente, se la rettifica debba essere, necessariamente, preceduta dall’operazione chirurgica di cambio del sesso.
La Corte di Cassazione (sez. I Civile, sentenza 21 maggio – 20 luglio 2015, n. 15138), come si ricorderà, dopo avere proceduto ad un esame analitico delle norme di diritto positivo interno applicabili nella specie e fatto corretto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985 (con la quale il diritto al cambiamento di sesso viene ricondotto nell’area dei diritti inviolabili della persona) sancì che nel sistema creato con la Legge n. 162 del 1984, deve escludersi che l’esame integrato degli artt. 1 e 3 della Legge n. 162 del 1984 conduca, univocamente, a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari.
Seguì, poi, la recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 221 del 5.11.2015) con la quale si precisò che “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica”, sottolineandosi che “La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Il Tribunale di Savona (sentenza n. 357 del 30.3.2016) ha, recentemente, confermato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità dell’intervento di riassegnazione chirurgica del sesso per la declaratoria del diritto alla rettificazione dell’attribuzione di sesso.
La fattispecie all’esame del Tribunale di Savoia, peraltro, si connota per la peculiarità che il richiedente il mutamento di sesso era (ed è) sposato e padre di tre figlie.
Esponeva nell’atto di citazione che “il matrimonio, la nascita delle tre figlie, le responsabilità familiari e le convenzioni sociali l’avevano portato inizialmente ad obliterare la propria vera essenza ed a celare la propria identità finchè tale costrizione non era diventata insopportabile con conseguente inevitabile crisi coniugale e separazione dalla moglie”.
Proprio la moglie si opponeva all’accoglimento della domanda di mutamento dell’attribuzione di sesso.
Sull’opposizione della moglie, il Tribunale di Savona sottolinea che “pur comprendendo le ragioni, anche umane, che ispirano tali considerazioni, è innegabile che la domanda riguardi la sfera di un diritto costituzionalmente tutelato, ossia il diritto indisponibile, e non suscettibile di contestazione da parte della moglie, al riconoscimento della vera identità di genere al soggetto che desidera rettificare il sesso che gli è stato attribuito alla nascita”.
La sentenza si segnala, peraltro, per alcuni passaggi fondamentali uno dei quali sottolinea che “Il Legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell’attribuzione, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la Legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo ma si preoccupi della mancata corrispondenza tra il sesso attributo ad una persona con l’atto di nascita a quello che, a causa di <<intervenute modificazioni>> possa essere stato riscontrato in una fase successiva”.
Parole, senza dubbio, forti che non possono non sollecitare il ricordo alla recentissima vicenda del D.D.L. Cirinnà che, nato per regolamentare le così dette “unioni civili”, è stato stravolto a seguito di un dibattito parlamentare nel quale “posizioni preconcette e pregiudizi” hanno, sovente, preso il sopravvento su un ragionamento “laico” in ordine alle delicatissime questioni all’attenzione del Legislatore.
Non v’è dubbio, quindi, che il Legislatore, ancora una volta in notevole ritardo, sarà chiamato a regolamentare non solo la fase della rettificazione dell’attribuzione di sesso ma, con una visione più generale, i molteplici aspetti del transessualismo, nel quale il disagio conseguente all’impossibilità di riconoscersi in un corpo che non corrisponde al proprio sentire è aggravato dagli stereotipi sociali che, nell’immaginario collettivo, assimilano la condizione delle persone con disturbi dell’identità di genere a realtà quali la prostituzione e la perversione.
Uno di questi aspetti riguarda, specificamente, la delicatissima questione del consenso informato che, in subiecta materia, non può non ricoprire una ruolo fondamentale attesa, fra l’altro, la sostanziale irreversibilità della scelta di modifica dell’attribuzione di sesso.
La particolarità del consenso informato è tale da avere, opportunamente, suggerito l’adozione, da parte delle Aziende Sanitarie, di un protocollo integrato del percorso di adeguamento che si fonda sugli standards adottati dall’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (O.N.I.G.).
I predetti standards muovono dalla premessa che il transgenderismo e la transessualità sono condizioni esistenziali per le quali le persone non si riconoscono nel proprio sesso biologico e vivono o desiderano vivere in conformità con la propria identità di genere, sottolineando che “La ricchezza di una cultura si fonda sulle differenze individuali e sul principio di non discriminazione. Il benessere della comunità non può prescindere dal diritto della persona di vivere in relazione con il proprio contesto secondo la propria identità, ne’ può prescindere dal bisogno di facilitare un’evoluzione culturale generalizzata e basata sulla conoscenza e il confronto. Le condizioni esistenziali, le modalità di vivere e di operare scelte individuali trovano il loro nucleo essenziale nel principio di autodeterminazione e nel rispetto dei diritti e della libertà altrui”.
Sul presupposto, quindi, che “vivere coerentemente all’identità di genere cui si sente di appartenere coinvolge sia la realtà intrapsichica che quella interpersonale e sociale” le Linee Guida rilevano che “i disagi che possono emergere nel processo psicofisiologico di costruzione dell’identità richiedono percorsi terapeutici differenziati, ma basati su criteri di intervento condivisi che consentano omogeneità di trattamento nei diversi Servizi specialistici del territorio nazionale, garantendo il rispetto e il benessere del cittadino e un terreno comune di confronto e ricerca tra professionisti che operano nel campo”.
Tenuto conto, peraltro, che “le terapie ormonali possono produrre effetti irreversibili e che i cambiamenti somatici ottenuti chirurgicamente sono definitivi, e’ da ritenersi essenziale e prioritario un percorso psicologico mirato all’elaborazione e al sostegno delle varie fasi e dei diversi aspetti dell’iter di adeguamento”.
I Servizi Sanitari, in quest’ottica, non potranno che “basare la loro attività su un lavoro interdisciplinare di operatori con una competenza specifica e qualificata in collegamento e secondo procedure concordate con i servizi territoriali (ASL, Scuole, …), le agenzie sociali (Sindacati, Movimenti, Associazioni,…) e altre strutture (Tribunali, Pubblica Amministrazione, …)” sì da consentire che “Ogni relazione tra gli operatori e gli utenti dei servizi sia caratterizzata da una corretta ed esauriente informazione reciproca, nel pieno rispetto dell’autodeterminazione della persona e della libertà professionale dell’operatore”.
Muovendo dai predetti concetti, le Linee Guida precisano che:
- a) I percorsi di adeguamento medico-chirurgico e psico-sociale, nonché il percorso legale di riattribuzione di sesso secondo la legge n. 164 del 1982, devono iniziare con una approfondita analisi della domanda del cliente e con una indagine della personalità e dell’ambiente socio – familiare, al fine di evidenziare le motivazioni, le aspettative e il contesto che hanno portato la persona alla richiesta di riattribuzione di sesso, e verificare quanto questa possa inscriversi nel quadro di una problematica di genere.
- b) Ogni professionista (medico di base, endocrinologo, chirurgo,psichiatra, psicologo…) deve collegarsi con operatori specializzati o inviare il cliente a strutture specialistiche, per la valutazione della transessualità, al fine di concordare e pianificare con il cliente stesso e con gli altri professionisti un progetto complessivo, integrato e individualizzato.
- c) Ogni fase del progetto concordato deve ritenersi parte di un più ampio percorso psicofisiologico e pertanto prevedere un rapporto terapeutico costante sia sul piano medico-chirurgico che psico-sociale.
- d) In presenza di diagnosi di rilievo psichiatrico o di altre problematiche psicologiche o comportamentali (ad es. tossicodipendenze) la cui risoluzione viene ritenuta primaria rispetto alla richiesta di riattribuzione medico – chirurgica di sesso, va data precedenza alle procedure terapeutiche comunemente adottate per tali condizioni.
L’ingresso nel percorso di riattribuzione medico – chirurgica prevede “in fase preliminare che la persona venga informata circa tutte le procedure e le terapie, nonché su tutti i rischi che queste comportano e la irreversibilità di alcune di esse, al fine di far esprimere all’utente un consenso informato scritto, inerente il progetto di riattribuzione concordato”.
A partire dalla richiesta di riattribuzione “il percorso psicologico, parallelo e integrato con tutto il percorso di adeguamento medico-chirurgico, si sviluppa secondo modalità individuate caso per caso, mira alla verifica continua dell’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie scelte ed ha la finalità di sostenere e di elaborare le modificazioni ormonali e somatiche, nonché le esperienze relazionali e sociali del cliente. L’iter psicoterapeutico mira più specificatamente all’elaborazione del conflitto di identità e dei conflitti cognitivi ed emozionali che si presentano durante il percorso”.
In considerazione di alcuni effetti irreversibili e delle implicazioni psicologiche legate all’assunzione di ormoni – avvertono le Linee Guida – “l’inizio della terapia ormonale prevede che il cliente abbia instaurato e portato avanti, secondo modalità concordate, una relazione psicoterapeutica di almeno sei mesi. La somministrazione ormonale deve essere subordinata alla valutazione degli specialisti, sentito il parere dello psicologo o psicoterapeuta che ha in carico il cliente”.
Particolare rilievo, infine, le Linee Guida ascrivono al follow – up sul con la finalità di verificare l’inserimento sociale e le condizioni psicofisiologiche connesse con gli adeguamenti effettuati.
Le Linee Guida, molto opportunamente, non possono non dedicare particolare attenzione alla prevenzione, predicando l’istituzione di “Servizi di osservazione per i comportamenti attinenti l’identità di genere in età evolutiva, nonché la diffusione di una adeguata formazione-informazione di genitori e insegnanti a partire dalle scuole materne” ed ammonendo “viste le implicazioni sociali relative alla condizione di transessualità” sulla improrogabilità di una corretta e approfondita formazione – informazione delle figure professionali e sociali che svolgono funzioni attinenti questo campo (personale paramedico e della pubblica amministrazione).
L’auspicio, in conclusione, è che la materia, ricca di implicazioni di varia natura, sia affrontata con la massima attenzione e sensibilità da parte di tutti i soggetti protagonisti (strutture sanitarie, medici, psicologi, legali, pubblica amministrazione) con un atteggiamento quanto più possibile scevro da condizionamenti dichiaratamente ideologici ed improntato al rispetto di un diritto garantito e tutelato dalla Costituzione.