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Autocertificazioni false per esenzioni: nessuna reclusione o sanzione fino a 25 mila euro

Le autocertificazioni per le esenzioni sono considerate false in seguito all’incrocio delle informazioni fornite da Ministero del lavoro, Agenzia delle Entrate e Inps. Ma la Asl, andando incontro al cittadino, riconosce eventuali altre esenzioni non richieste dallo stesso.
“Nessuno rischia la reclusione o sanzioni fino a 25 mila euro.” E’ quanto ribadisce la Asl Toscana sud est in seguito alla conferenza stampa di CGIL e Federconsumatori ad Arezzo. L’Azienda si rende disponibile ad un confronto e chiede maggior attenzione a tutti i soggetti perché non si ingenerino falsi allarmismi.
I verbali notificati, sebbene il reato sia proprio quello di “indebita percezione di erogazioni a danno dello stato”, art 316 ter del Codice penale, sono ampiamente sotto la soglia prevista dal comma n. 2 quindi prevedono sola una sanzione amministrativa pari, al massimo, al triplo del beneficio economico indebitamente ottenuto. Inoltre, se le persone si riconoscono inadempienti, possono pagare entro 60 giorni la sanzione in forma ridotta di un terzo. Oggi quindi, che la media del ticket evaso è di 119 euro, la sanzione media è 360 euro, ridotta a 119 euro se viene pagato entro 60 giorni.
Chi ha sbagliato e ne prende consapevolezza, può, inoltre, chiedere di regolarizzare gli anni successivi, senza dover pagare ulteriori sanzioni.
I verbali di accertamento notificati sono l’esito di un’attività di accertamento effettuata da Sogei (Ministero delle Finanze) che incrocia i propri dati con quelli annualmente inviati da Inps, Ministero del Lavoro e Agenzia delle entrate che rilevano le autocertificazioni mendaci. Entro fine anno saranno inviati i verbali di accertamento relativi al 2014 e nei primi mesi del nuovo anno si provvederà ad inviare quelli relativi al 2015.
D’altra parte nel confronto dei dati, l’Azienda riconosce l’eventuale esenzione a chi, pur avendone diritto, non l’avesse richiesta: per esempio, un cittadino con una pensione “bassa” che autocertifica di avere una pensione “con integrazione al minimo” E04 ma che, se ultra 65enne avrebbe anche avuto diritto anche all’esenzione E01. Si tratta di un’operazione trasparenza che garantisce i cittadini e va a rimuovere posizione di indebito vantaggio che si protraggono da tempo.
Altri casi a vantaggio del cittadino, di cui molti non erano consapevoli, riguardano i nuclei familiari fiscali, ricostruiti in base alle dichiarazioni dei redditi: può capitare che una persona, per esempio disoccupata, sia contemporaneamente a carico dei genitori (che quindi hanno detrazioni fiscali per familiari a carico) ma che abbia anche diritto ad una esenzione
E90 per disoccupazione, che non prevedeva limiti di reddito nel 2013 (però doveva aver perso il lavoro dopo il 2009).
Relativamente alla procedura adottata e criticata dalla CGIL e da Federconsumatori, si deve ricordare che la delibera n. 39/2013 indica l’avviso bonario, solo ed esclusivamente, per i ticket non pagati. Qui, invece, ci troviamo di fronte a violazioni amministrative, che seguono la procedura stabilita dalla Legge 689/1981 dove il verbale di accertamento (che deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento, pena la sua nullità) è il primo passo, obbligatorio e a tutela del trasgressore, del processo sanzionatorio. Il verbale di accertamento, infatti, non costituisce titolo esecutivo. L’atto che imporrà il pagamento sarà, solo ed esclusivamente, l’ordinanza di ingiunzione. Non corrisponde al vero, inoltre, che siano stati “annullati” dei verbali, ma sono state date solo rassicurazioni a chi, rientrando nei casi più semplici, ha la possibilità di vedersi riconosciute altre esenzioni.
L’Azienda è comunque a disposizione degli uffici delle associazioni e dei patronati per fornire consulenze e aiuti sui casi specifici, come già sta succedendo con alcuni patronati che sono in diretto contatto con la Asl per fornire in tempo reale la miglior assistenza ai loro iscritti.

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