Medicalive

Con il paziente critico, massima prudenza e diligenza vanno sempre dimostrate

Avv. Angelo Russo
Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario, Catania

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La questione dell’osservanza della normativa in materia di dotazione delle strutture di emergenza da parte di un ospedale è stata interessata, recentemente, da una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 21090 della Terza Sezione Civile, depositata il 19 ottobre 2015) con la quale si è confermato il principio dell’obbligo per l’ospedale di adottare condotte adeguate alle condizioni (seppur disperate) del paziente, finalizzate a scongiurare l’exitus, in rapporto alla limitata disponibilità di mezzi o risorse, seppur conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa di settore.

Il fatto riguardava il decesso di un paziente ricoverato a seguito di un gravissimo infortunio sul lavoro.

Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello (con parziale riforma) avevano condannato la ASL al risarcimento dei danni.

La fase istruttoria del processo aveva accertato che vi erano stati tempi eccessivi e ritardi non giustificabili nella fase temporale tra l’ingresso alla struttura di pronto soccorso e l’intervento  chirurgico, ritardi conseguenti al disposto trasferimento del paziente in altra divisione ed alla non celere comunicazione di fondamentali dati degli esami di laboratorio.

Si accertava, inoltre, che le (seppur disperate) condizioni iniziali erano state aggravate dalle modalità di manipolazione del paziente durante l’esecuzione degli esami radiografici, precisandosi che la morte “avrebbe potuto essere scongiurata o ritardata…se il paziente fosse stato immediatamente sottoposto ad esami dì laboratorio e strumentali negli stessi locali del PS, se l’ospedale avesse avuto in dotazione le necessarie sacche del sangue omologo, se egli non avesse dovuto sopportare i necessari sconvolgimenti connessi al passaggio in due diverse divisioni del nosocomio e se l’intervento fosse stato iniziato il più presto possibile rispetto al suo arrivo in ospedale“.

Irrilevante, peraltro, era ritenuta “l’osservanza delle previsioni normative in materia di gestione dell’emergenza”, e ciò in quanto era “onere della struttura assicurare all’utenza condizioni di massima sicurezza“.

La Corte di legittimità, premessa la responsabilità di carattere extracontrattuale insita nel “contratto di spedalità”, sottolinea la necessità di rispettare anche le regole comuni di diligenza e prudenza, in ipotesi anche “ulteriori e diverse rispetto a quelle sull’organizzazione minima o sui requisiti di sicurezza: e senza che tanto possa comportare un’ingerenza del giudice ordinario nelle scelte organizzative o di struttura” (Cassazione 20 gennaio 2010 n. 907); “non basta osservare le norme espressamente previste, dinanzi a regole generali e sussidiarie di obbligo di diligenza immanenti nell’ordinamento e soprattutto in ambito contrattuale; e, pertanto, non basta che una struttura ospedaliera – pubblica o meno – rispetti la dotazione o le istruzioni, anche manifestamente insufficienti rispetto alle emergenze maggiori, previste dalla normativa vigente per andare esente da responsabilità in caso di queste ultime”.

La Corte di Cassazione, quindi, dalla natura contrattuale della responsabilità fa discendere l’obbligo di erogare la prestazione richiesta con la massima diligenza e prudenza, con la decisiva considerazione che un ospedale, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, deve osservare “condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso”.

La Corte, peraltro, precisa che il ritardo nell’invio dei dati degli esami di laboratorio e nell’inizio dell’intervento chirurgico, così come pure l’erronea manipolazione del bacino del paziente, l’inadeguata scorta di sangue, sono elementi certi per radicare la responsabilità contrattuale della struttura, atteso che: “non era compito dei danneggiati provare che l’esito letale sarebbe stato comunque inevitabile, nonostante i ritardi; ma tanto incombeva appunto sulla danneggiante, una volta provata la condotta colposa suddetta,  astrattamente idonea a comportare la morte in una situazione di partenza assai grave…in dipendenza di tanto, è la danneggiante onerata della prova di avere erogato tutte le prestazioni idonee in relazione alla fattispecie: ricadendo, in mancanza, su di essa debitrice le conseguenze dell’assenza o dell’incompletezza della prova stessa”.

In conclusione, la decisione in commento conferma e ribadisce che la carente o limitata disponibilità di mezzi e risorse (questione sempre attualissima e, quindi, ormai fisiologica in ambito sanitario) rende, ancor più incisivo, l’obbligo di prestare la massima diligenza e prudenza quasi come forma di supplenza ad una struttura spesso dotata del minimo indispensabile.

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