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Avvocato Russo

Il consenso informato incompleto impone tutte le informazioni scientificamente possibili

Avv. Angelo Russo,
Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario – Catania
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Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 20 maggio 2016 n. 10414

La complessa questione del consenso informato si arricchisce di un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (sez. III civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 20 maggio 2016 n. 10414).
La vicenda processuale ha inizio nel 2002 allorquando, all’esito di un intervento chirurgico, la paziente convenne in giudizio sia il medico che la struttura ove l’intervento era stato effettuato.
Esponeva l’attrice che, nel 1993, a causa delle continue crisi di cefalee che la affliggevano sin da quando era bambina, si era rivolta al professionista, noto specialista in materia di cefalee, il quale aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico di settoetmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado al fine di risolvere, con altissima probabilità, la patologia lamentata.
L’intervento, eseguito presso la casa di cura convenuta, non solo non era stato risolutivo ma anzi aveva aggravato la situazione, essendo insorti problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e sintomi depressivi.
Fenomeni, secondo la ricostruzione della paziente, del tutto inesistenti prima dell’intervento e neppure eliminati a seguito delle numerose e lunghe cure cui si era sottoposta la paziente su indicazione del professionista.
Sul presupposto della inadeguatezza della scelta del trattamento chirurgico posto in essere dal sanitario, particolarmente invasivo tanto da comportare l’asportazione di strutture anatomiche integre, prospettata una lesione del diritto alla completa ed adeguata informazione sui rischi dell’intervento subito, l’attrice chiese la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da lei e dai propri congiunti (marito e figlia) per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 a titolo di danno biologico, morale, esistenziale, estetico, alla vita di relazione, alla libertà personale, alla salute.
Il Tribunale di primo grado accolse la domanda ritenendo che, ancorché l’intervento fosse esente da errori, la terapia chirurgica non era adeguata rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente che, tra l’altro, non era stata neanche esaustivamente informata dei rischi cui l’intervento l’avrebbe esposta.
Entrambi i convenuti (il medico e la struttura sanitaria) furono ritenuti responsabili dei danni accertati a mezzo di c.t.u. giudicandoli esaustivi e comprensivi della sofferenza morale patita dalla danneggiata e di ogni altro profilo di danno non patrimoniale lamentato.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta dal marito e dalla figlia.
La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
In sede di giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, per la parte che interessa il presente contributo, ha accolto il motivo afferente il danno da mancanza dell’informazione da parte del medico e mancanza del consenso da parte della paziente la quale contestava le sentenze dei primi due gradi di giudizio laddove esse non ravvisano, come autonoma e distinta voce di risarcimento, la carenza di informazione e di consenso informato dell’attrice e ciò a prescindere dal danno alla salute.
La Suprema Corte, nell’accogliere il motivo, sottolinea che è principio consolidato del Giudice di legittimità che “in tema di attività medico – chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, “ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento” (Cass. n. 12205/2015).
In materia di responsabilità per attività medico chirurgica – prosegue l’iter argomentativo della Corte – “il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo” (Cass. n. 27751/2013).
L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del professionista, costituisce, in quest’ottica, prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, con il corollario che l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione e ciò “anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica pregiudicati nelle due differenti ipotesi” (Cass. n. 2854/2015).
La sentenza, in linea con il pacifico orientamento della Suprema Corte, sollecita alcune riflessioni, intimamente connesse.
La prima relativa all’esigenza, per il medico e per la struttura sanitaria, di redigere un atto di consenso informato particolarmente completo ed esaustivo (“ tutte le informazioni scientificamente possibili….”).
Nella pratica, tuttavia, non è infrequente la redazione di un consenso informato “di stile”, che non reca (tutte) le informazioni che, secondo la Corte di Cassazione, sono necessarie per elidere la responsabilità del medico.
La secondo riflessione, gravida di conseguenze sul piano economico per il medico, è che le Compagnie di Assicurazione per la responsabilità professionale sono solite (allorquando chiamate in garanzia dal medico e/o dalla struttura sanitaria) contestare la copertura assicurativa in presenza di un consenso informato insufficiente.
Ciò comporta, pertanto, che il medico, certo di essere comunque assicurato per le conseguenze del proprio operato, potrebbe vedere rigettata la chiamata in garanzia della propria Compagnia laddove, naturalmente, sia provata l’inidoneità dell’atto di consenso informato ad assolvere il proprio compito.
In conclusione, non può non sottolinearsi l’esigenza di non sottovalutare l’importanza dell’atto di consenso informato, sovente relegato ad un’operazione di burocratica routine.

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