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Avvocato Russo

Errata indicazione della data sulla cartella clinica e falso in atto pubblico.

Avv. Angelo Russo, Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario, Catania

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Con la sentenza 22 ottobre – 11 dicembre 2018, n. 55385, la Corte di Cassazione, sez. V Penale, si occupa della questione della contraffazione della cartella clinica e, specificamente, della reiterata correzione della data.

IL FATTO

La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del GUP del Tribunale di Termini Imerese del 23 marzo 2016, con la quale è stata affermata, all’esito del giudizio abbreviato, la responsabilità penale di P.S. per i reati di falso, materiale ed ideologico, in atto pubblico.
La vicenda riguarda la contraffazione, sotto forma di falsità materiale, da parte dell’imputato – medico in servizio presso l’unità operativa di ortopedia e traumatologia di un ospedale – di cartelle cliniche nelle quali veniva annotata l’effettuazione di visite in reparto recanti data successiva rispetto alla constatazione effettuata da altro sanitario, nonché le successive annotazioni, ideologicamente false, che attribuivano i precedenti attestati, incongrui nella data, a mero errore materiale.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare era pervenuto all’affermazione di responsabilità dell’imputato alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, dalla quale risultava come “in data (omissis) il dottor B. , dirigente medico nel medesimo reparto, avesse rilevato sulle cartelle cliniche dei degenti esiti di visite recanti la – successiva – data del (omissis) , richiedendo l’immediato intervento della PG che ne disponeva l’acquisizione in copia.”
Era, altresì, risultato come – sulle medesime cartelle – “fossero state successivamente apposte annotazioni in rettifica, a firma del dottor P. , con le quali si dava atto della mera erronea indicazione della data riferita ai precedenti interventi in reparto; annotazioni da ritenersi anch’esse mendaci, in quanto recanti attestazioni non conformi al vero in quanto finalizzate all’apparente emendatio delle precedenti dichiarazioni di cui era stata rilevata la falsità.”
La Corte di Appello, ritenuti correttamente ascrivibili i fatti all’imputato, in presenza della convergenza dei rilievi obiettivi e delle dichiarazioni testimoniali, rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre l’imputato, deducendo che la Corte di Appello avrebbe ignorato le censure difensive in riferimento all’elemento soggettivo dei reati ed all’idoneità dell’azione alla lesione della fede pubblica, versandosi in ipotesi di falso innocuo per essere l’incongrua attestazione della data rilevabile all’evidenza da chiunque avesse consultato le cartelle cliniche.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il motivo di ricorso.
Premette che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità. Trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi.”
Ne deriva che “tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali, non assumendo rilevanza l’intento che muove l’agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico.”
Le attestazioni rese dal pubblico ufficiale mediante annotazione su cartella clinica – e sui documenti che vi accedono, quali il diario clinico e la scheda di dimissioni ospedaliere – debbono, dunque, “rispondere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, di completezza delle informazioni, di immediatezza della redazione rispetto all’atto medico descritto e di continuità delle annotazioni, in quanto finalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell’atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.”
In particolare, precisa la Corte, integra il reato di falso materiale in atto pubblico “l’alterazione di una cartella clinica mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di “diario” della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.”
Sotto il versante soggettivo, ai fini dell’integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, “è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della “immutatio veri”, non essendo, invece, richiesto l’”animus nocendi vel decipiendi”.
Non si tratta, tuttavia, di “dolus in re ipsa”, in quanto l’elemento soggettivo deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.”
Il dolo – generico – deve essere, dunque, “rigorosamente ricostruito attraverso la valutazione di specifici indicatori, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell’agente, come quando risulti dovuta soltanto ad un mero errore percettivo.”
Per ciò che concerne la prova dell’elemento psicologico del reato, prosegue la Suprema Corte, “il giudice deve operare la ponderata valutazione di specifici elementi sintomatici onde sostenere e giustificare la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa.”
A tal fine, l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:
a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente;
c) la durata e la ripetizione dell’azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell’evento;
g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.
La prova del dolo è, dunque, “desunta da elementi estrinseci all’azione, in particolare da quei dati della condotta del reo che, per l’offensività o per l’obiettivo disvalore sociale, si presentano come maggiormente idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente, controllabili sulla base sia di elementi empiricamente riscontrabili che di pertinenti massime di esperienza, rilevando soprattutto le modalità della condotta e le circostanze ad essa precedenti e susseguenti, alla stregua di un processo logico inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario da fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico che, con l’ausilio di appropriate massime di esperienza, consentono di inferire la sussistenza dell’animus”.”
Il ricorso, quindi, al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, mentre è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà un mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire.
Il ricorso al mero convincimento soggettivo, erroneamente qualificato come massima di esperienza integra, difatti, vizio di motivazione laddove non rappresenti, con adeguato grado di rappresentazione logico – inferenziale, gli indici sintomatici dell’elemento soggettivo del reato con ragionevole certezza.
Alla luce di siffatte premesse la Corte rileva che il convincimento manifestato dalla Corte d’appello circa la sussistenza dei reati di falso contestati “non esprime in modo logicamente congruente e completo, né coerente in diritto, le ragioni giuridicamente significative che hanno determinato l’accertamento del dolo e fatto ritenere confortata la prospettazione accusatoria e, con essa, ragionevole l’affermazione di responsabilità.”
A fronte della incontestata – ed incontestabile – falsità materiale della indicazione della data nelle annotazioni a firma del dottor P.S. sulle cartelle cliniche dei degenti ricoverati in data 23 novembre, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del dolo in virtù dell’interesse del pubblico ufficiale ad attestare la effettuazione delle relative visite nella successiva giornata di domenica 24 novembre in quanto il medesimo era, per quella data festiva, soggetto a reperibilità, nonché alla stregua della ripetitività delle false attestazioni, replicate su tutte le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati, ritenuta circostanza esplicativa della consapevolezza e volontà del mendacio.
La Corte di Appello, quindi, in esito alla disamina delle indicate evidenze, è pervenuta “al rilievo della certezza e, comunque, della elevata probabilità razionale della mala fede dell’imputato, apprezzando la valenza univoca degli indicati argomenti sul piano dell’affidabilità del giudizio inferenziale al fine di escludere la riconducibilità delle mendaci annotazioni ad un errore di percezione, in presenza dalla serialità ed omogeneità delle attestazioni.”
Secondo la Corte di Cassazione, però, “posta tale specifica esplicazione, nella sentenza impugnata, del ragionamento deduttivo, la tenuta logica del discorso giustificativo della decisione si manifesta chiaramente lacunosa ed illogica.”
Invero, il richiamo all’interesse del medico “ad attestare la propria presenza in reparto nel giorno festivo non appare circostanza presidiata dall’evidenziazione di supplementari provvidenze spettanti al medesimo rispetto all’indennità di reperibilità, comunque percepita anche in assenza di interventi.”
Il mero richiamo all’indennità di reperibilità, in ogni caso spettante, appare, pertanto, argomento neutro, che non esprime un quid pluris, ragionevolmente sintomatico dell’interesse alla immutatio veri, sotto il profilo cronologico, di attestazioni che, nel resto, sono rimaste prive della dimostrazione di ulteriori profili di falsità.
A ciò si aggiunga che non risulta escluso che il P.S. abbia svolto le visite che le annotazioni attestano, risultandone certamente incongrua la sola datazione.
La ripetitività e serialità dell’erronea indicazione, invero, non esprime, con adeguato grado di credibilità razionale, la consapevolezza della “immutatio veri”, appartenendo invece al comune dato esperienziale che una iniziale percezione inesatta della data induce essa stessa alla ripetitività della sua indicazione, finché l’autore non se ne avveda, restando altrimenti nella perdurante convinzione che il giorno in corso corrisponda con quello erroneamente ritenuto.
La Corte di Appello, quindi, nel ricondurre a massima di esperienza un dato che assume, nella consolidata prassi, valenza diversa ed anzi opposta, ha errato nel giudizio inferenziale, eleggendo un proprio convincimento a dato d’esperienza invece contrastato dall’id quod plerumque accidit, inidoneo ad escludere plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi ritenuta all’apparenza più verosimile.
Il percorso giustificativo – motivazionale, secondo la Suprema Corte, non appare, pertanto, “concretamente idoneo a corroborare, sul piano inferenziale, la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, affidandone la valenza dimostrativa alla ritenuta evidenza dell’interesse ed alla reiterazione della condotta, piuttosto che alla dimostrazione logica, previa unitaria analisi, della pertinenza dei predetti argomenti, non generica o meramente neutra, al thema decidendum.”
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha annullato la sentenza con rinvio degli atti per un nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo affinché, in coerenza con quanto rappresentato ed in piena libertà di giudizio, ma con motivazione completa e immune da vizi logici e giuridici, proceda a nuovo esame.

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