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Esclusività e autorizzazioni per Medici assunti in CdC convenzionate con SSN

Un medico dipendente di una casa di cura privata convenzionata con l’ssn, presidio ulss, può fare attività libero – professionale presso altre strutture private – convenzionate, se ottiene la non esclusività dalla sua azienda e l’autorizzazione?

L’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale medico dipendente da case di cura, i.r.c.c.s., presidi e centri di riabilitazione, sotto la rubrica “Caratteristiche del rapporto di lavoro”, dispone:

Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche:

a) obbligo di svolgere, nell’ambito del reparto e/o del servizio cui è adibito, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della Struttura sanitaria, ivi compresa l’attività ambulatoriale entro l’orario di servizio o in ore di lavoro straordinario.

L’attività ambulatoriale sarà in ogni caso regolamentata in sede aziendale mediante accordo tra Amministrazione e RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, previa analisi di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la Struttura sanitaria sia per i medici che la svolgono.

Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre di ogni anno.

b) possibilità, ove la Struttura e l’organizzazione lo consentano, di svolgere attività in regime libero-professionale intra moenia al di fuori dell’orario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l’Amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché del regolamento interno.

Al medico è comunque consentito di esercitare l’attività libero-professionale, al di fuori della Struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e previa valutazione da parte della Struttura, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre Strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di consulenze e consulti.
Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tempo parziale.

I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla Casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa previa valutazione da parte della Struttura medesima, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.


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