Avv. Angelo Russo – Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario, Catania
[dropcap color=”#000000″ font=”0″]C[/dropcap]on una interessante sentenza dell’8.10.2019, il Tribunale dei Minori di Caltanissetta si occupa della delicatissima questione del ruolo dei genitori nell’attività di verifica e di controllo delle modalità con le quali i figli minori utilizzano gli strumenti telematici e, in particolare, i cosi detti “social networks”.
Questione di sempre più incisiva importanza sociale stante la molteplicità dei profili coinvolti (responsabilità penale dei minori, risarcimento del danno arrecato, ecc.).
La conclusione cui perviene il Tribunale dei Minori è che i genitori hanno l’obbligo (la cui inosservanza non è priva di sanzioni) di vigilare ed educare il minore sul corretto dei “social networks”.
IL FATTO
[dropcap color=”#000000″ font=”0″]I[/dropcap]l procedimento innanzi il Tribunale dei Minori di Caltanissetta si apriva a seguito del ricorso del P.M.M., ai sensi dell’art. 25 R.D.L. n. 1404/34, con cui veniva segnalato quanto riferito dalla Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di [omissis] con nota del [omissis], dalla quale emerge che il minore (omissis) in concorso con altri minori, per motivi abbietti e futili, profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, molestava la minore [omissis], in modo tale da cagionare alla predetta un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l’incolumità propria e dei propri cari.
Il minore, ascoltato all’udienza del [omissis], manifestava il proprio dispiacere e pentimento in ordine ai fatti che avevano dato luogo all’apertura del procedimento, rappresentando la volontà di non commettere più errori simili.
Il giovane riferiva poi di non aver mai conosciuto il proprio padre e di avere un buon rapporto con la madre dalla quale è accudito.
La madre del minore, ascoltata alla medesima udienza, si mostrava consapevole in ordine alla gravità della condotta posta in essere dal figlio e in relazione all’importanza del dovere di educazione e vigilanza verso il minore.
Il Tribunale rileva che, per quanto concerne l’uso anomalo da parte del minore di strumenti di comunicazione telematica, si deve anzitutto dare atto che oggi è sempre più frequente l’utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni.
I pericoli per gli stessi minori derivanti dall’anomalo utilizzo dei suddetti mezzi pone la necessità di una adeguata formazione di questi ultimi all’utilizzo della rete telematica.
Senza dubbio l’impiego di tali mezzi consente l’esercizio di un diritto di libertà, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee.
In particolare, il diritto all’informazione e alla comunicazione, riconducibile alla libertà di espressione ai sensi del primo comma dell’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, costituisce un interesse fondamentale della persona umana.
La libertà di espressione, al livello sovranazionale, è altresì tutelata dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre del 2000.
Nella Costituzione, poi, la libertà di comunicazione trova garanzia e riconoscimento nell’art. 21 che sancisce il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione.
Il suddetto diritto trova, tuttavia, un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età.
I minori sono, infatti, soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio.
È, altresì, riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore. L’art. 3 della medesima Convenzione prevede che, in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere senz’altro considerato preminente.
Tale preminenza ha, quindi, luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e la libertà di espressione degli altri individui.
È bene anche ricordare che l’art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere l’importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso.
I pericoli ai quali il minore è esposto nell’uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate.
Gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo.
L’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi.
L’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a se stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica sicché, sotto tale profilo, si deve osservare che l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia (tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso) può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori.
I genitori, invero, sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell’attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore.
Riguardo all’uso della rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti.
Sul punto la Giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (cfr. Trib. Teramo,16 gennaio 2012, ove si affronta la questione relativa alla responsabilità civile dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c. nell’ipotesi di danno cagionato dal minore attraverso Facebook).
Considerata, nel caso concreto, l’anomala condotta posta in essere dal minore, avuto riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato, secondo il Tribunale appare opportuno svolgere un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre di quest’ultimo anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa, conferendo, all’uopo, incarico al Servizio Sociale competente sul territorio di [OMISSIS] per il compimento un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre di quest’ultimo anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa.