Come vanno inquadrati i Massofisioterapisti nelle strutture poliambulatoriali? Regione Veneto! Grazie!
Il massofisioterapista pre 1999, come noto, gode dell’equipollenza automatica con il diploma del fisioterapista in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99.
Egli è, pertanto, giuridicamente un fisioterapista e per esercitare tale professione sanitaria è tenuto a iscriversi agli albi professionali dei fisioterapisti.
Il massofisioterapista pre 1999, con diploma biennale conseguito in base alla legge 403/71 e diplomatosi entro il 17.3.1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31.12.1995, può chiedere il riconoscimento dell’equivalenza al fisioterapista (non equipollenza).
Il massaggiatore – massofisioterapista formatosi dopo l’anno 1999, da corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalla Regione e iniziati dopo il 31.12.1995, è un “operatore d’interesse sanitario” non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti.
L’attestato di qualifica conseguito da tale operatore non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né consente l’accesso a percorsi accademici di riconversione.
Per esercitare la sua attività, tale operatore ha la facoltà, ai sensi della legge 145/18 e dell’articolo 5 del decreto 9.8.2019 del Ministero della Salute, di iscriversi entro il 31.12.2019 negli elenchi speciali ad esaurimento dei massofisioterapisti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
Per ciò che concerne l’inquadramento nelle strutture poliambulatoriali, quindi, il massofisioterapista pre 1999 può svolgere, a ogni effetto di legge, le mansioni del fisioterapista.
Fuori da questa ipotesi, al massofisioterapista è precluso lo svolgimento di attività riconducibile al profilo professionale del fisioterapista; in caso contrario sarebbe configurabile il reato di esercizio abusivo della professione.
Vai alla rubrica “l’Avvocato Risponde” per leggere la risposta dell’Avv. Angelo Russo ad altri quesiti o per porre la tua domanda: https://www.medicalive.it/lavvocato-risponde/.