Avv. Angelo Russo,
Avvocato Cassazionista,
Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario,
Catania
Con la sentenza 19 luglio – 4 settembre 2018, n. 39733 la Corte di Cassazione conferma alcuni principi in materia di colpa del medico che non si accorge dell’errore del collega.
Il fatto
La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Savona nei confronti di un medico, in ordine al delitto di lesioni colpose, al quale, in cooperazione colposa con il primo operatore, si contestava, nella sua qualità di secondo operatore, di avere provocato al paziente lesioni gravissime, atteso che, nel corso di intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica, veniva erroneamente realizzata una nefrectomia con asportazione del rene sinistro in paziente monorene.
La Corte di Appello sottolineava che il profilo di colpa che si rinveniva nella condotta dell’imputato era qualificabile come negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio e ciò in quanto il medico non si era accorto del fatto che il primo operatore stava asportando il rene.
La difesa del medico
L’imputato rilevava di essere stato convocato, con l’incarico di secondo operatore, dal primario, per l’intervento chirurgico, solo il giorno precedente.
Il breve preavviso rispondeva, secondo il medico, ad una pessima prassi seguita dal primario e che, nel frangente, egli non poteva rifiutarsi di collaborare, giacchè il paziente era già stato sedato.
Il medico, peraltro, osservava che l’intervento chirurgico era eseguito dal primario, che gli era stato assegnato il compito di direzionare la telecamera nelle zone indicategli dal primo operatore e che l’errata recisione del rene era avvenuta con un gesto chirurgico repentino e non preannunciato impotenzastop.it.
L’imputato, infine, rilevava di essersi sempre scrupolosamente attenuto alle linee guida adeguate al caso di specie.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che “in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.” (Sez. 4, n. 27314 del 20/04/2017, Puglisi, Rv. 27018901).
Il principio ora richiamato risultava, secondo la Suprema Corte, coerente con l’insegnamento giurisprudenziale in base al quale “l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. L’assunto è stato espresso nel confermare la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo nei confronti, oltre che del ginecologo, anche delle ostetriche, in considerazione del fatto che l’errore commesso dal ginecologo nel trascurare i segnali di sofferenza fetale non esonerava le ostetriche dal dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico, in quanto tale attività rientrava nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe.” (Sez. 4, n. 53315 del 18/10/2016, Paita, Rv. 26967801).
La Corte, peraltro, non si esimeva dal sottolineare che “il medico componente della equipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell’intervento operatorio, ha l’obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso.” (Sez. 3, n. 43828 del 29/09/2015, Cavone, Rv. 26526001).
All’imputato, invero, era stato affidato il compito di manovrare la telecamera e il profilo di colpa che si contesta nella condotta dell’imputato era qualificabile come negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio, ovvero di imperizia, per incapacità di identificare il rene stante che il medico non si era accorto del fatto che il primo operatore stava procedendo alla asportazione del rene anzichè della cisti splenica.
Il collegio dei periti, peraltro, aveva precisato che lo scollamento del rene dalla sua capsula ebbe inizio al 13° minuto e che l’avulsione dell’organo venne completata al 22° minuto, che tra i compiti del secondo chirurgo vi era proprio quello di facilitare la visione e l’esposizione delle strutture anatomiche, che il primario non aveva praticato l’avulsione del rene improvvisamente e che l’aiuto chirurgo doveva essere ritenuto responsabile dell’esito infausto dell’intervento, essendo venuto meno ai doveri di diligenza o perizia nello svolgimento delle mansioni affidategli.
In buona sostanza l’aiuto chirurgo avrebbe dovuto segnalare quanto stava avvenendo.
Egli, al riguardo, non doveva affatto sostituirsi al primario ma garantire con la telecamera la visione del campo chirurgico durante un accesso laparoscopico e che l’imputato ben avrebbe potuto accorgersi di quanto stava avvenendo.
Al medico venivano, quindi, contestati profili di colpa per negligenza (riferibili alla condotta dell’aiuto chirurgo che aveva omesso di segnalare quanto stava avvenendo, nel corso dell’intervento) ovvero, alternativamente, di gravissima colpa per imperizia, posto che nel caso di specie l’uso della tecnica laparoscopica coinvolgeva direttamente l’imputato al quale era stato affidato il compito di garantire con la telecamera la visione del campo chirurgico.
L’avulsione del rene, invero, era stata realizzata dal primo operatore nell’arco di un significativo arco temporale e non improvvisamente, sicchè l’aiuto chirurgo avrebbe dovuto segnalare quanto stava avvenendo, ove avesse prestato la dovuta attenzione nel visionare costantemente il campo operatorio, ad addome chiuso, mediante la telecamera a lui affidata.
Prosegue la Corte che ove l’imputato avesse segnalato al primario l’errore evidente in cui stava incorrendo, il primo operatore avrebbe certamente effettuato diverse valutazioni, idonee a scongiurare l’espianto dell’unico rene di cui il malato disponeva.
Per ciò che concerneva, infine, il rilievo del rispetto, da parte dell’imputato, delle linee guida, la Corte sottolineava, da un lato, che sono stati accertati a carico dell’imputato profili di colpa per negligenza esecutiva e per disattenzione nell’assolvimento dei compiti assegnati, in seno all’equipe chirurgica e, dall’altro, che la Corte di Appello aveva evidenziato che il grado della colpa doveva ritenersi elevato, circostanza che, come detto, escludeva del pari l’operatività della causa di non punibilità art. 590-sexies del codice penale.