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Dott-Giorni-e-dott.-Riccobono

La gestione finanziaria della farmacia

Dott-Giorni-e-dott.-Riccobono

Michele Giorni – Senior corporate consultant – Revisore contabile
FSA Corporate Finance S.p.A.

Partner presso In finance – Milano In finance S.r.l.
Docente di corporate finance

Antonio Riccobono

Cfo presso B.U. Pharma Team, Milano

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L’attuale contesto di mercato pone, al gestore della farmacia, numerose sfide alle quali è necessario rispondere attraverso strumenti che non necessariamente appartengono al classico bagaglio culturale del farmacista. La progressiva apertura del mercato a nuovi entranti, i continui processi di aggregazione fra le farmacie, nuove scelte di investimento per rimanere competitivi: questi alcuni dei temi che bisogna giocoforza fronteggiare. Ecco quindi che il presente contributo vuole offrire una breve overview sui principali elementi che ciascun farmacista-imprenditore deve tener ben presente affinchè la propria attività possa permanere in equilibrio nel medio lungo periodo.

Non ultimo il tema della rinnovata normativa sulla crisi d’impresa. Di fatto viene riscritta completamente una norma che risale alla Regio decreto del 1942. L’obiettivo fondamentale è di grande importanza e destinato a mutare radicalmente lo scenario di riferimento. In particolare, tale normativa non è più incentrata sulla profonda verifica delle responsabilità di varia natura a carico dell’imprenditore in crisi, ma è focalizzata sul prevenire la crisi. Obiettivo precipuo è trovare una soluzione nella fase precoce della stessa quando è ancora possibile un intervento.

Altra novità di rilievo è che tale normativa riguarda tutti i soggetti che esercitano attività commerciale a prescindere dalla forma giuridica adottata (sono tuttavia previste delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese e soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa).

Suddetta normativa entrerà definitivamente in vigore il 15 agosto 2020 a distanza di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che risale al 14 Febbraio 2019.

Seguono i passaggi che maggiormente andranno a impattare sull’operatività di tutte le imprese, farmacie incluse. L’articolo 3 (Doveri del debitore) recita:

  • L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello Stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Questo rappresenta una rivoluzione copernicana del settore: di fatto qualsiasi imprenditore è richiamato in maniera esplicita dalla normativa ai fini dell’individuazione in maniera tempestiva di uno stato di crisi e questo è proprio il tema centrale di questa normativa (vanno fatti controlli trimestrali!).

Ciò significa che l’imprenditore deve verificare in particolar modo la capacità di sostenere l’indebitamento dei debiti per almeno i sei mesi successivi attraverso appositi indicatori che sono stati ad uopo individuati.

L’articolo 13 fa esplicito riferimento a questi indicatori. Si legge, infatti:

  • Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale […]
  • A questi fini sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterate significativi anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.
  • Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili tenuto conto delle migliori prassi nazionali e internazionali elabora con cadenza almeno triennale in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat gli indici di cui al comma uno che valutati unitariamente fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle startup innovative alle PMI innovative, alle imprese in liquidazione, alle imprese costituite da meno di 2 anni […].
  • L’impresa che non ritenga adeguati in considerazione delle proprie caratteristiche gli indici elaborati ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica nella medesima nota su gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente a testa l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa.

Vediamo quindi cosa prevede l’articolo 24!

  • Ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25 l’iniziativa del debitore volta prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se gli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi ovvero istanza di cui all’articolo 19 oltre il termine di 3 mesi e decorre da quando si verifica alternativamente:
  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. il superamento nell’ultimo bilancio approvato con comunque per oltre 3 mesi degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13 commi secondo e terzo (quelli elaborati dal consiglio nazionale dei commercialisti).

Chi saranno quindi i soggetti preposti al controllo di questi indicatori?

L’imprenditore stesso, il revisore legale (ove presente), l’agenzia delle entrate, l’INPS, l’agente di riscossione. Qui il legislatore si dimostra molto moderno nell’approccio. Di fatto l’impresa in crisi comincia sempre col ritardare i pagamenti di imposte e i contributi. Sarebbe, infatti, molto sciocco ritardare i pagamenti di rate di mutui e leasing in quanto la centrale rischi ne terrebbe memoria per lungo tempo.

A tal fine è ritenuta eccessiva l’esposizione debitoria quando:

a. per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

b. per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c. per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Il soggetto che riceverà le segnalazioni di avvenuto superamento prende il nome di OCRI.

L’OCRI è un organismo costituito presso ciascuna Camera di Commercio con il compito di individuare e le cause della crisi e di trovare una soluzione attraverso un vero e proprio piano di risanamento. Questo organismo si compone di 3 professionisti che hanno tempo sei mesi per trovare una soluzione concordata con i creditori. I 3 membri sono così nominati: uno dal presidente della sezione specializzata del tribunale, il secondo è designato dal presidente della Camera di commercio e infine l’ultimo è appartenente all’associazione di categoria che rappresenta il debitore stesso.

Preme in questa sede fare una piccola parentesi sugli indicatori che sono stato definiti (in bozza) dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Anche perché il mondo delle farmacie viene toccato da vicino. Sono previsti infatti 7 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell’impresa.

Il primo indicatore ad essere preso in considerazione è il patrimonio netto negativo o sotto la soglia minima legale come indicatore di crisi. Si rammenta in questo caso come spesso, molte farmacie (escluse quelle con veste di SRL o SPA), abbiano prelievi soci che eccedono il patrimonio netto stesso. In tal caso scatterà il trigger!

Se il patrimonio netto è positivo si passa ad un secondo step, il calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Questo mette a rapporto il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito con gli impegni in termini di capitale ed interessi per i 6 mesi successivi. Se maggiore di 1 allora la farmacia è in equilibrio. Se invece il patrimonio netto è positivo e il DSCR non è calcolabile o non affidabile si deve necessariamente procedere col calcolo di 5 indicatori che devono essere tutti rispettati ai fini della determinazione del buono stato di salute dell’impresa.
Si fa riferimento in questo caso a:

  1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
  2. Indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. Indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
  4. Indice di liquidità in termini di rapporto tra attivo a breve e passivo a breve;
  5. Indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario ed attivo.

Ogni settore ha indicatori specifici: quelli specifici per il caso di specie sono quelli relativi al commercio al dettaglio, quindi:

  1. Oneri finanziari/fatturato non devono eccedere l’1,5%;
  2. Patrimonio netto/debiti totali deve essere almeno il 4,2%;
  3. Attività a breve/passività a breve deve eccedere l’89,8%;
  4. Cash flow/attivo almeno 1%;
  5. Indebitamento previdenziale e tributario/attivo deve essere inferiore a 7,8%.

Si rammenta che si tratta di una bozza in fase di revisione! Stay tuned.

Anche il mondo bancario è investito dal tema dell’early warning (allerta precoce). Infatti l’introduzione del principio contabile IFRS 9 ha condotto, tra le altre cose, ad una nuova modalità di contabilizzazione dei crediti erogati ai clienti.

Si passa infatti dalla precedente classificazione tra crediti “performanti” e “non perfomanti” ad una classificazione tra “performanti, non performanti e sottoperformanti”. Questi ultimi rappresentano una novità assoluta.

Ed è molto importante capire se la nostra farmacia rientra nel gruppo dei sottoperformanti. Infatti la banca dovrà fare maggiori accantonamenti e di conseguenza le condizioni applicate alla farmacia saranno meno favorevoli.

Come ricadere in questa classificazione?

Ad esempio è sufficiente una rata di un finanziamento scaduta per un periodo superiore ai 30 giorni. Oppure una riduzione del fatturato tra il 20% e il 40%. Oppure un rapporto tra PFN/EBITDA compreso tra i 6 e 12.

Cosa vuol dire rapporto tra PFN ed EBITDA?

La PFN è la somma di tutti i debiti finanziari al netto della liquidità

 

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sui conti correnti. L’EBITDA è la differenza tra ricavi, costi operativi e costo del lavoro. Se ad esempio PFN/EBITDA restituisce un valore pari a 3 significa che, l’impresa attraverso il proprio margine ottenuto sui ricavi (EBITDA) impiegherebbe circa 3 anni ad estinguere tutto il debito finanziario (dato dalla PFN). E’ un indicatore molto utilizzato dalle banche.

Quando si raggiunge un rapporto PFN/EBITDA maggiore di 12 il cliente viene classificato come non performing (sono dolori!).

E’ fondamentale capire lo stato di salute della propria farmacia per un corretto approccio col mondo bancario.

Infine una parola d’ordine per il farmacista lungimirante: fatturato di pareggio.

Questo è uno dei temi più caldi del controllo di gestione. Il fatturato di pareggio detto anche volume di break even è il fatturato che necessariamente la farmacia deve ottenere ai fini della copertura dei costi fissi di struttura sui dodici mesi considerati. Sotto questo valore la farmacia sarà in perdita, al di sopra comincerà a maturare un utile. Ciò presuppone una suddivisione, a monte, dei costi variabili e dei costi fissi. Con costi variabili s’intendono quelli che aumentano in misura direttamente proporzionale rispetto alle vendite (es. merce). I costi fissi sono quelli che non cambiano in base al volume dei ricavi (es. affitti, costo dipendente, consulenze, utenze, manutenzioni). Una volta fatto questo ragionamento è possibile procedere con la realizzazione del modello. Bisognerà anzitutto stimare quello che in gergo è definito il margine di contribuzione: esso è dato dalla differenza tra ricavi e costi variabili nel medesimo periodo. Il risultato in euro è quanto resta per la copertura dei costi fissi: ad esempio a fronte di un volume di vendita di 1.000.000 e costi variabili per € 700.000 avanzerebbero circa € 300.000 per la copertura dei costi fissi. Pertanto se i costi fissi annui dovessero ammontare a € 400.000 la farmacia non sarebbe in grado di coprire tali costi fissi.
La domanda sorge spontanea.

Quanto avrebbe dovuto fatturare la farmacia per coprire completamente i costi fissi di struttura?

La risposta è abbastanza immediata. Si procede quindi con il calcolo del margine di contribuzione espresso in percentuale (si ottiene in questo modo: margine di contribuzione in euro/ricavi). Nel caso specifico si avrebbe 300.000 €/1.000.000 € = 30%. Questa farmacia ha quindi un MDC% pari al 30%: ciò significa che per ogni euro venduto avanzano circa 30 centesimi per la copertura dei costi fissi di struttura. Il calcolo del breakeven si fa in questo modo: si mette in rapporto il totale dei costi fissi annui diviso il margine di contribuzione percentuale (MDC%). Nel caso di specie si procede mettendo in rapporto € 400.000 €/ 30%. Il risultato è che il fatturato di pareggio è pari a 1.200.000 euro: se l’impresa dovesse ottenere questo fatturato otterrebbe utile zero. Se dovesse invece ottenere 1.300.000 euro di ricavi l’utile ammonterebbe a 30.000 € (si arriva a 100.000 € in più rispetto al fatturato di pareggio, tuttavia è bene ricordare che per ogni euro venduto 70 centesimi vengono spesi per acquisire i costi variabili, quindi la merce). Viceversa se il fatturato effettivo fosse 1.100.000 € la perdita ammonterebbe a -30.000 €.

Da questo modello, che richiede una preliminare rielaborazione dei dati di bilancio deriva uno strumento che può essere facilmente utilizzato nel day by day. Si parla del cosiddetto moltiplicatore dei costi fissi.

Come si calcola e soprattutto cosa significa?

Partiamo dal calcolo. Per ottenere il moltiplicatore dei costi fissi è sufficiente mettere a rapporto 1/MDC%. Nel caso precedente 1/30% = 3,33.

Questa farmacia ha un moltiplicatore pari a 3,33. Ciò significa che in caso di assunzione di un collaboratore il cui costo lordo annuo ammonta a 20.000 € la farmacia vedrà un aumento del fatturato di pareggio pari a 3,33*20.000 = 66.000 €. Questo vale per qualsiasi costo fisso: ad esempio se il farmacista dovesse decidere di cambiare location e l’affitto dovesse costare 10.000 € in più annui rispetto al precedente, il fatturato di pareggio dovrebbe aumentare di 3,33*10.000 € = 33.000 €. Quindi il ragionamento che va fatto ex ante sarà: grazie alla nuova location sarò in grado di ottenere 33.000 € di fatturato in più?

Attenzione: questo ragionamento vale sia per l’impresa “performante” che per l’impresa in crisi. Facciamo riferimento all’esempio precedente. La farmacia ha un MDC% pari al 30%, costi fissi per € 400.000 e un fatturato di pareggio pari a 1.200.000 € (costi fissi diviso MDC%). Questo conteggio viene effettuato nel mese di gennaio. Alla fine dell’anno il farmacista otterrà solamente € 1.000.000 di ricavi, valore notevolmente inferiore al fatturato di pareggio.

Come intervenire? Grazie al moltiplicatore dei costi fissi!

Se dovesse riuscire in qualche modo a comprimere i costi fissi prospettici di 70.000 € (ad esempio rinunciando a parte del compenso amministratore) otterrebbe un risparmio di break even pari a -70.000 € *3,33 = -233.100 €. Quindi per andare a pareggio sarebbe sufficiente raggiungere il fatturato di € 966.900 (pari a € 1.200.000 meno € 233.100).

Cosa se ne ricava?

Che la pianificazione è divenuta ormai strumento irrinunciabile.

Che dopo aver pianificato, è necessario testare lo stato di salute dell’impresa trimestralmente, come dettato dalla rinnovata normativa sulla crisi d’impresa attraverso appositi indicatori. Si badi bene ogni trimestre, non al deposito del bilancio successivo!

Che ormai la professione di farmacista necessita di conoscere al meglio gli strumenti (complessi) per garantire l’equilibrio finanziario e la profittabilità nel medio lungo periodo.

 

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