Medicalive

La responsabilità del medico e dell’infermiere nella mancata vigilanza di apparecchiature sanitarie di monitoraggio

Avv. Angelo Russo
Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario, Catania

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Con una recente sentenza (IV sezione, 21 gennaio 2016 n. 2541) la Corte di Cassazione ha fissato rilevanti principi di diritto in materia di rapporti tra medici e infermieri con importanti riflessi sia in ordine al profilo della subordinazione gerarchica che al profilo dell’esercizio professionale.
La vicenda processuale riguardava un paziente, ricoverato presso l’unità coronarica, al quale veniva applicato un apparecchio telemetrico i cui allarmi erano stati, tuttavia, sospesi.
In assenza di allarme sonoro, insorgeva una fibrillazione ventricolare, regolarmente segnalata dal monitor centrale, privo di vigilanza in quanto i due infermieri e il medico in servizio erano impegnati in altre, pur indispensabili, attività e, pertanto, impossibilitati a visionare il monitor.
Il mancato l’intervento terapeutico a sostegno della crisi aveva determinato la morte del paziente.
Al Direttore della divisione di cardiologia e unità di terapia intensiva dell’ospedale veniva contestata l’accusa di omicidio colposo:
a) Per non avere verificato “al momento del trasloco dell’U.T.I.C. presso la nuova struttura nel febbraio 2006, che il mantenimento della precedente turnazione di tre infermieri professionali complessivi, non adeguato alla nuova logistica del reparto (dove uno dei tre infermieri si sarebbe trovato in locali  diversi dell’U.T.I.C. e materialmente impossibilitato al controllo dell’apparecchiatura di monitoraggio) comportava la formale scomparsa della funzione di controllo dal piano di lavoro, nonché il sostanziale impedimento della stessa nelle occasioni in cui gli infermieri professionali presenti in U.T.I.C. fossero stati completamente assorbiti dalle incombenze ordinarie e straordinarie del reparto”.
b) Per “aver omesso di vigilare, in occasione della contemporanea installazione del nuovo impianto di monitoraggio Philips, sulla esaustività della formazione del personale addetto al reparto in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature telemetriche in dotazione all’unità di terapia subintensiva, nonché sul corretto e sufficiente livello di apprendimento raggiunto da ciascuno con particolare riferimento ai comandi di sospensione/riattivazione degli allarmi sonori e alla loro visualizzazione in video”.
In primo grado il Tribunale assolveva il Direttore per il punto sub a) per “non avere commesso il fatto” e per il punto sub b) perché il “fatto non sussiste”.
I Giudici, in particolare, sottolineavano che le due infermiere in servizio occupate ad assistere altri pazienti non erano “in grado di permanere nella guardiola davanti al monitor della postazione centrale, ove sono consumabili le tracce delle telemetrie” e che solo l’allarme sonoro (disattivato) avrebbe consentito il loro intervento.
Il Tribunale, inoltre, rilevava, quanto alla “omessa valutazione dell’inadeguatezza del nuovo piano infermieristico, in occasione del trasferimento dalla vecchia Utic al nuovo reparto Utic”, che il primario aveva segnalato alla dirigenza amministrativa la carenza di personale infermieristico.
In relazione, invece, alla “omessa vigilanza sulla formazione del personale infermieristico” il Tribunale affermava che “la responsabilità della formazione e della informazione del personale infermieristico è un compito che esula dalle prerogative dirigenziali del Direttore o Primario di reparto per essere affidato alla autonomia organizzativa del personale infermieristico”, precisando che “si può concludere che, così come non rientrava tra i compiti del primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto, così neppure poteva pretendersi dal predetto una puntuale verifica preliminare della piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori”, dovendosi limitare la responsabilità del primario “ai compiti di vigilanza e controllo generali, dovendo fare affidamento all’autonomia professionale e organizzativa del personale infermieristico per quanto attiene all’aggiornamento professionale”.
La Corte di appello riformava la sentenza e condannava il medico per l’imputazione sub lettera b), assolvendolo sulla prima, contestandogli il mancato intervento atteso che, pur conoscendo le difficoltà che il nuovo (e ancora non collaudato) sistema telemetrico aveva comportato, non si era assicurato della “esaustiva capacità degli infermieri di utilizzare correttamente le apparecchiature”, con conseguente condanna a sei mesi di reclusione.
Investita del ricorso da parte del medico, la Suprema Corte non condivideva le motivazioni di condanna del primario da parte della Corte di appello che “ha ricostruito gli obblighi di garanzia riferibili alla figura del direttore di reparto ospedaliere (cd. primario) nei confronti del personale infermieristico secondo una prospettiva che si è sviluppata sulla falsa riga di quanto stabilito per gli obblighi di formazione gravanti sul datore di  lavoro” le cui finalità, secondo i Giudici di legittimità, sono diverse.
Sempre secondo la Cassazione, i Giudici di appello non avrebbero “tenuto conto delle specifiche normative in materia, che invece erano state analiticamente esaminate dal giudice di primo grado al fine di addivenire alla conclusione che non rientrava tra i compiti del primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori”, sottolineando che già in altre pronunce si era individuata, in capo all’infermiere, una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente, autonoma rispetto a quella del medico e che, lo stato della normativa, non riduceva l’infermiere a mero “ausiliario del medico” elevandolo a “professionista sanitario”.
La sentenza, come detto, evidenzia principi interessanti nel rapporto tra la professione medica e quella infermieristica.
Il primo è relativo ai rapporti gerarchici tra le due professioni, profilo in relazione al quale la Corte di Cassazione – in merito alla “omessa valutazione della inadeguatezza” del piano di lavoro infermieristico nel nuovo reparto e nella nuova logistica dell’unità coronarica – non riconosce le responsabilità in capo al titolare della struttura complessa ricollegandole, invece, alla direzione generale (quanto meno con riferimento all’inadeguatezza della dotazione organica di personale).
Sul punto della “omessa vigilanza sulla formazione del personale infermieristico” il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte è di solare evidenza: la responsabilità della formazione del personale infermieristico è riconosciuta dall’ordinamento in capo al personale infermieristico stesso e esula, pertanto, dalle “prerogative dirigenziali del direttore o primario del reparto”.
Analoghe considerazioni valgono per il controllo della “mancata verifica preliminare della piena conoscenza del nuovo sistema da parte dei singoli operatori”.
Il primario (rectius, direttore) – argomenta la Suprema Corte – deve fare “pieno affidamento all’autonomia professionale e organizzativa del personale infermieristico”.
Sotto il profilo delle competenze professionali, non può non sottolinearsi quanto evidenziato dalla Corte in merito al lavoro all’interno di unità coronariche, laddove si specifica che esse sono caratterizzate da “un’area di degenza dove si esercita una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico” e che tale personale in qualche modo “agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia nell’immediatezza anche senza la presenza del medico”.
In conclusione non può non riconoscersi alla sentenza di avere contribuito a consolidare il principio che la richiesta di maggiori spazi professionali comporta, inevitabilmente, maggiori responsabilità e, conseguentemente, più incisivi obblighi di formazione al fine di adeguare le proprie attività alle mutate esigenze organizzative e professionali.

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