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L’avvocato risponde

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Buongiorno Avvocato, gentilmente volevo porle questa domanda, se l’ infermiere con master in medicina estetica poteva praticare filler o altri trattamenti estetici. Nell’ attesa di una sua risposta le invio i miei più cordiali saluti e ringraziamenti.

Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 (in Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio, n. 6) prevede il regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere.

La figura professionale dell’infermiere è caratterizzata dal seguente profilo:

L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa.

Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

L’infermiere:

a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i
relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche.

L’infermiere, invero, può affiancare l’opera dei medici specialisti (dermatologi, chirurghi estetici, oncologi ecc.) nella risposta ad una diffusa e crescente ricerca del mantenimento delle caratteristiche primarie e di benessere della cute, in tutte le fasi della vita, ma specialmente durante il naturale processo dell’invecchiamento.

A conferma di ciò è presente una cospicua offerta formativa (per esempio, master d’infermiere di medicina estetica) che si propone di determinare le competenze teoriche e pratiche all’assistenza infermieristica nella pratica della medicina estetica esclusivamente a supporto del personale medico.

Sono massofisioterapista biennale post 1999, esattamente ho conseguito diploma nel 2000. La struttura sanitaria privata mi ha detto che non posso operare da loro perché non iscritto né ad albi speciale né ad albi. Esiste modo di operare in forma ausiliaria affiancando medici ivi presenti?
E se sì il mio operato deve essere sempre prescritto? grazie per cortesia

Il comma 542 dell’articolo 1 della Legge di bilancio L. n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha previsto che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 (“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi” n.d.r.) è abrogato”.
Dal tenore di tale disposizione appare indubitabile che il legislatore abbia inteso rimuovere definitivamente dall’ordinamento la figura del massiofisioterapista.
Se ne trova del resto conferma nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, ove si legge che:
“( … ) Infine, con il comma 6 viene prevista l’abrogazione dell’art. 1 della legge n. 403 del 1971 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”.
Al riguardo occorre precisare che la predetta legge riguardava originariamente i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone non vedenti.
Successivamente, a seguito di una pronuncia giurisprudenziale nel 2001, i relativi corsi di formazione sono stati estesi anche a persone vedenti.
A seguito del processo di riforma delle professioni sanitarie, tale figura, formata con corsi regionali di durata biennale o triennale, non è stata riordinata.
Ciò ha determinato molti problemi, in quanto coloro che si sono formati successivamente al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), non hanno potuto beneficiare della equipollenza ed equivalenza al titolo di fisioterapista.
Le disposizioni contenute nell’emendamento in esame garantiscono anche a costoro la possibilità di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell’Elenco speciale di riferimento, sempreché dichiarino di avere i suddetti requisiti.
Tuttavia, al fine di porre fine in via definitiva alle problematiche connesse all’indeterminatezza del quadro giuridico normativo relativo a tale figura professionale, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale che lo ha definito operatore di interesse sanitario, si prevede la soppressione di tale figura con l’abrogazione della norma che la disciplina”,
Considerazioni analoghe si trovano nel “dossier 27 dicembre 2018 – legge di bilancio 2019”, ove si legge che:
“(…) proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che qui si vuole riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403/1971”.
Quanto sopra rilevato, sconfessa in radice la tesi secondo cui la figura del massofisioterapista, quale operatore d’interesse sanitario, o quanto meno quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, sia da considerare tuttora prevista dall’ordinamento alla luce dell’attuale vigenza di numerose norme di legge relative alla figura in esame, trattandosi a ben vedere delle residue disposizioni normative della legge n. 40/1971, applicabili ai massaggiatori massofisioterapisti ciechi, formati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa dell’intera figura.
Irrilevante, inoltre, è l’asserita qualificazione del massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario” di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 43/2006, non potendo comunque la Regione autorizzare corsi abilitanti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 403/1971.