Avv. Angelo Russo, Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario, Catania
La Corte di Cassazione (sentenza n. 53316 del 28.11.2018) si occupa della questione relativa alla responsabilità del farmacista per illecita diffusione, all’interno della farmacia, di musica in violazione del diritto d’autore.
IL FATTO
Il titolare di una farmacia, secondo l’accusa, aveva diffuso 553 brani musicali senza aver assolto agli oneri relativi ai diritti connessi di spettanza della S.C.F. srl.
Sia in primo che in secondo grado il farmacista era stato assolto sul presupposto della carenza dell’elemento psicologico dell’elusione del pagamento dei diritti d’autore.
Dai documenti prodotti in giudizio, invero, non era chiaro quale fosse il contratto completo sottoscritto dal farmacista con il music provider e, quindi, non era agevole comprendere gli obblighi spettanti all’una o all’altra parte contraente.
Il music provider si era definita, peraltro, licenziataria S.I.A.E. e S.C.F. (Società Consortile Fonografici) dichiarando di aver assolto ogni obbligo di legge legato alla propria attività e di manlevarne completamente il farmacista.
Anche per la complessità della materia era fortemente dubbia la volontà del farmacista di non adempiere all’obbligo nei confronti della Società Consortile Fonografici (S.C.F.).
Il farmacista, peraltro, nell’immediatezza del controllo, aveva dichiarato alla Guardia di Finanza che era convinto che la società che gli forniva il servizio avesse provveduto all’adempimento delle imposte previste perché così gli era stato assicurato dal promotore.
La circostanza che fosse laureato in farmacia, all’evidenza, non rilevava quanto all’automatica conoscenza della materia tecnica del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, tanto che per operare nel settore si era affidato ad un music provider.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, nel ricorrere avverso l’assoluzione, rilevava:
a) La S.C.F. srl – Società Consortile Fonografici – concede licenza per l’utilizzazione di fonogrammi e videoclip all’interno di esercizi commerciali, a fronte del versamento di un compenso da parte degli utilizzatori, assicurando con la propria opera d’intermediazione la remunerazione degli investimenti sostenuti dai produttori discografici per consentire la fruizione di prodotti musicali.
I diritti spettanti a produttori ed artisti, cosiddetti diritti connessi, sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali e sono oggetto di una specifica tutela penale la cui gestione non è riservata in esclusiva alla SIAE, a differenza dei diritti d’autore, essendo lasciata ai produttori discografici la piena libertà di scegliere se affidarne la gestione ad SCF;
b) La Guardia di Finanza aveva verificato che nei locali della farmacia era installata e funzionante un’emittente radiofonica digitale, commercializzata da “…omissis….”, fornitore della piattaforma musicale, attraverso i cui canali erano diffusi i contenuti musicali riconducibili al music provider fornitore di fonogrammi;
c) La Farmacia aveva assolto ai diritti d’autore presso la SIAE, ma non aveva chiesto preventivamente alla S.C.F. srl il rilascio della licenza per il diritto d’esecuzione in pubblico della musica;
d) All’atto della redazione del verbale di notifica della violazione, il farmacista aveva dichiarato di essere convinto che la società che forniva il servizio (il music provider) avesse provveduto all’adempimento delle imposte previste, perché così assicuratogli dal promotore;
e) Successivamente, aveva regolarizzato la sua posizione ed era stato assolto dal reato ascrittogli in primo ed in secondo grado.
Secondo la Procura generale, certo il fatto, doveva ritenersi irrilevante l’invocato errore, che era caduto su un elemento sostanzialmente estraneo alla fattispecie incriminatrice e comunque non giustificabile per gli obblighi d’informazione sulle disposizioni relative ad un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le esercitava in maniera professionale.
Né poteva condividersi – prosegue la Procura generale – che la Corte di appello (che aveva confermato l’assoluzione del farmacista) avesse giustificato la ritenuta incolpevole commissione del reato valorizzando “l’oggettiva complessità della materia, di nicchia e non nota a chiunque”, perché, in questo modo “si sarebbe finito con il legittimare ampie sacche d’impunità in tutti quei settori di attività regolati da norme penali che presentavano caratteri di peculiare complessità o più marcato tecnicismo.”
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte rileva che, pacifici i fatti storici, i Giudici di merito avevano ritenuto di motivare l’assoluzione per l’assenza dell’elemento psicologico in capo all’imputato atteso che il tema d’indagine non era tanto la sussistenza dell’elemento materiale del reato, bensì dell’elemento psicologico.
Secondo il Tribunale – prosegue la Corte – dal contratto era chiaro che il farmacista non si sarebbe potuto rendersi conto dell’inadempimento degli oneri a suo carico, “trattandosi peraltro di questioni tecniche e fiscali complesse e particolari; il reato contestato (trattandosi di delitto doloso) richiedeva pertanto una consapevolezza e volontà di elusione da parte dell’imputato che non è stata in alcun modo dimostrata in sede di indagine”.
La Corte di Appello aveva osservato che “… la confusione derivante da un simile modello di contratto (di cui peraltro non vi è prova di sottoscrizione da parte dell’imputato) induce a ritenere dubbia la consapevolezza e volontà in capo al farmacista di eludere così facendo gli oneri nei confronti della Società Consortile Fonografi, come lo stesso ebbe a dichiarare, credibilmente, nell’immediatezza alla Guardia di finanza…”, aggiungendo che la laurea in farmacia non rilevava, all’evidenza, al fine di ritenerlo un soggetto particolarmente qualificato ed al corrente del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, tanto che si era affidato ad un music provider.
A fronte di tali motivazioni, secondo la Suprema Corte, il Procuratore generale non ha dedotto elementi specifici dai quali dedurre il dolo, ma si è limitato a disquisire sulla non scusabilità dell’errore e, inoltre non ha contestato la parte della motivazione della Corte territoriale in cui era stato accertato che il music provider aveva affermato di aver assolto ad ogni obbligo di legge legato alla propria attività, il che ragionevolmente aveva indotto il farmacista nel falso convincimento della regolarità della procedura seguita.
La Corte di Cassazione, quindi, confermava l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.