Avv. Angelo Russo,
Avvocato Cassazionista, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Sanitario – Catania
Se la paziente affetta da tendenze suicide si toglie la vita ne risponde lo psichiatra che l’aveva in cura.
E’ il principio stabilito della Corte di Cassazione con la sentenza 1° agosto 2016, n. 33609.
Con sentenza del 20.1.2015, la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del 20.12.2013 con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato un medico alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, ai danni di F.G., in violazione della disciplina sull’esercizio della professione medica.
All’imputato, medico psichiatra in servizio presso il reparto di neuropsichiatria di una casa di cura, era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nell’omessa adozione, in violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, delle adeguate misure di protezione idonee a impedire che la paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva caratterizzata da depressione del tono dell’umore con ideazione negativa a sfondo suicidario, si allontanasse dalla stanza in cui era ricoverata, raggiungesse un’impalcatura allestita all’esterno della struttura ospedaliera, lanciandosi infine cadere nel vuoto così trovando la morte.
Avverso la sentenza d’appello, il medico proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, in primo luogo, rilevava che le motivazioni della corte di appello circa la ricostruzione del decorso causale che condusse al decesso della paziente – così come alla riconduzione di tale evento alla responsabilità dell’imputato -, dovevano ritenersi pienamente complete ed esaurienti ed immuni da vizi di natura logica o giuridica con la conseguenza che, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non era consentito alla corte di cassazione prendere in considerazione la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista.
Prosegue la Corte nel sottolineare che, con riguardo alle cause del decesso della paziente, la corte di appello aveva evidenziato come il consulente tecnico del pubblico ministero avesse avuto modo di procedere personalmente all’esame autoptico della vittima, successivamente provvedendo alla redazione di una dettagliatissima relazione tecnica dalla quale è emerso l’accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della riconducibilità della causa della morte della paziente a una precipitazione dall’alto.
Per ciò che concerne, invece, gli estremi della colpa del medico imputato, la corte di appello aveva specificato che “la vittima soffrisse da molto tempo di una grave forma di depressione, come attestato dalla diagnosi di ingresso nella casa di cura, in cui compare la sussistenza, a carico della paziente, di una depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, aggiungendo come la presenza di idee di suicidio nella F. fosse attestata anche nella cartella clinica, sia nella parte relativa all’anamnesi che in quella riservata all’esame psichico.”
La patologia psichiatrica della paziente era stata, quindi, inquadrata nelle forme di un “disturbo bipolare II” o psicosi maniaco-depressiva che si caratterizza per l’alternarsi di episodi di malattia con momenti di compenso; una malattia caratterizzata da un alto rischio di suicidio, valutabile come trenta volte superiore rispetto quello della popolazione generale.
Su questi presupposti, la corte di appello aveva quindi evidenziato come il consulente del pubblico ministero avesse fedelmente registrato la circostanza costituita da due precedenti tentativi di suicidio già messi in atto nel tempo dalla paziente, coerentemente definita come “paziente major et grand repeaters” in una fase terminale, attestata da una recrudescenza della sintomatologia depressiva, come evidenziato in sede medica e confermato dalle significative testimonianze delle persone che ebbero ad avere ravvicinatissimi contatti con la paziente nell’imminenza del suicidio.
Su questi presupposti – prosegue l’iter logico della Suprema Corte – il carattere di soggetto ad alto rischio della paziente rendeva assolutamente necessario procedere, oltre a tutti gli interventi di tipo farmacologico, a una stretta sorveglianza, intesa come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro.
Tale misura, peraltro, non era in nessun caso e in nessun momento stata adottata nei confronti della paziente, che risultò pienamente libera di muoversi per tutto l’edificio senza alcuna sorveglianza.
La giurisprudenza di legittimità – sottolinea la Corte – chiarisce che il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente (anche là dove quest’ultimo non sia sottoposto a ricovero coatto), con la conseguenza che “lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele.” (Sez. 4, Sentenza n. 48292 del 27.11.2008).
Particolarmente significativa, nel senso della conferma della grave negligenza del medico l’imputato, era apparsa la circostanza della falsa affermazione, rilasciata dal medico al figlio della paziente poche ore prima del suo suicidio, circa l’avvenuta sospensione della somministrazione del farmaco che la stessa aveva in precedenza assunto, la cui dose iniziale era stata viceversa triplicata.
Proprio le condizioni della paziente – precisa la Corte – evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alla diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza.
La corte di appello aveva, quindi, tratto la conclusione che “laddove l’imputato avesse assicurato una stretta e continua sorveglianza della paziente, l’evento lesivo oggetto di giudizio non si sarebbe verificato con certezza, secondo una valutazione prognostica ex ante condotta in coerenza al principio dell’elevata probabilità logica e credibilità razionale.”
La dolorosa vicenda rende doverose alcune considerazioni.
In pochissimi campi della medicina è compresente il pensiero di volere curare al meglio il paziente con l’altrettanto legittimo pensiero del destino giudiziario del medico per l’ipotesi in cui il suicidio avverrà.
Se da un lato, quindi, v’è il desiderio di curare il paziente dall’altro v’è, ineludibile, il timore di cosa si rischierà, penalmente, se il suicidio avverrà.
Il medico, invero, non può non avere “il diritto di sapere cosa fare prima” per evitare la sanzione penale e, in estrema sintesi, non può non avere il diritto di sapere fino a che punto può rischiare il suicidio del paziente senza rischiare la condanna.
Il “diritto di sapere prima”, tuttavia, si infrange nella constatazione che il limite fra un rischio consentito e non consentito è in definitiva rimesso al Giudice con la conseguenza che se è il Giudice a stabilire quel limite, il medico imputato potrà sapere come si sarebbe dovuto comportare solo al termine del processo.
Il confine fra il lecito e illecito, in definitiva, verrebbe appreso, ex post, con la sentenza (sovente di condanna) negandosi al medico la necessaria conoscibilità ex ante della condotta doverosa.
Il “diritto di sapere prima” nascerebbe, invero, morto e ciò in quanto non può assegnarsi al Giudice un ruolo che non è suo: quello di stabilire se una condotta è o non è penalmente sanzionata.
In termini generali, tuttavia, risuonerebbe sempre la stessa domanda: fino a che punto lo psichiatra può rischiare il suicidio del paziente senza rischiare penalmente tutaj?
Esiste un modello comportamentale da seguire ?
Il modello migliore, il massimo della cautela, sembrerebbe ravvisarsi nello psichiatra che ricovera.
Si potrebbe obiettare, tuttavia, che in tal modo il paziente non lo si cura, senza contare che lo psichiatra modello non può essere quello che ricovera tutti i pazienti.
La stessa Corte di Cassazione, perfettamente consapevole della delicatezza della questione, con la sentenza n. 4391 del 22.11.2011 – 1.2.2012, nel tentativo di tracciare il confine fra il rischio lecito e illecito , suggeriva di servirsi dell’aiuto degli esperti (e ciò prima ancora che il suicidio avvenga) e dell’aiuto che giunge dalle società scientifiche attraverso le linee guida.
Le linee guida delle società scientifiche troverebbero, in tal modo, pur nella difficoltà di un inquadramento univoco, ingresso nella sede giudiziale quali fonti secondarie di diritto nel tentativo di ridurre il più possibile l’area della colpa generica a vantaggio dell’area della colpa specifica o, più semplicemente, di ancorare il giudizio di colpa il più possibile a regole cautelari scritte.