Avv. Angelo Russo
Avvocato Cassazionista,
Diritto Civile,
Diritto Amministrativo,
Diritto Sanitario,
Catania
Ritardo del medico reperibile. Legittimo il licenziamento
In data (OMISSIS), a seguito di esame bioptico da cui era emersa una diagnosi “adenocarcinoma di 7 grado” a livello prostatico, il paziente, di anni 74, è ricoverato presso l’Unità operativa di urologia dello stabilimento ospedaliero dell'(OMISSIS), per l’intervento di asportazione del carcinoma.
L’intervento di prostatectomia radicale inizia, in laparotomia, alle h. 15,15, del (OMISSIS) e termina dopo circa tre ore e mezza.
A capo dell’equipe operatoria, composta anche da altri dottori, il Dott. (OMISSIS) che riveste anche l’incarico di direttore dell’Unità Operativa di Urologia.
Dalla cartella clinica l’intervento risulta eseguito senza complicanze.
Alle 20.00, il paziente è riportato in reparto.
Intorno alle 22,30/23,30, si constata una condizione di ipotensione (pressione arteriosa 50/40) tanto che gli infermieri in servizio chiamano un rianimatore.
Alle h. 22,20 circa il rianimatore constata “arresto respiratorio – brachicardia estrema“, “perdita di sangue dal drenaggio“, provvede ad intubare il paziente e si procede ad “emotrasfusione“.
Sopravvenuto un leggero miglioramento intorno alle h. 00,20, il paziente viene estubato, per come annotato nella cartella del rianimatore.
Alle h.00,30, in cartella è ipotizzata “perdita ematica dal plesso di Santorini“.
Dopo circa dieci minuti è annotata una “ripresa della perdita ematica” e si procede ad una nuova emotrasfusione.
Alle h. 01,00 è ancora annotata perdita ematica di livello del drenaggio.
Consistenti le perdite ematiche registrate in questo lasso temporale come le emotrasfusioni eseguite. Alle h. 02,20 l’anestesista rianimatore decide di riportare il paziente in sala operatoria.
Alle h. 03,05, ulteriori 30 c.c. di liquido siero ematico fuoriescono dal drenaggio.
Alle h. 03,30 vengono somministrare altre due sacche di sangue.
Alle h. 04,10, il paziente è sottoposto a un secondo intervento di “laparatomia esplorativa” eseguito da altri due medici; la diagnosi con cui il paziente è di nuovo portato in sala operatoria e di “shock emorragico postoperatorio“.
In corso di intervento sono somministrate 4 sacche di sangue ed una sacca di plasma.
Si procede ad emostasi con clip metalliche di una vena otturatoria che sanguina.
Alle h. 05,00 si constata il decesso del paziente.
La Corte d’Appello, affermata l’incontrovertibilità dei suddetti dati di fatto, in quanto non contestati e attestati dalla documentazione clinica in atti, ha riportato la contestazione disciplinare rivolta al Dott. (OMISSIS), specificata nella lettera di contestazione del 16 dicembre 2009 come segue:
1) Essersi presentato nel reparto urologia, giorno (OMISSIS), solo alle h. 01,30, dopo diverse ore dalla chiamata degli infermieri dello stesso reparto, pur essendo (…) nel turno di pronta reperibilità integrativa (cd. II reperibilità);
2) Aver ritardato, con il suo comportamento gravemente omissivo e professionalmente non etico, l’intervento chirurgico che si presentava necessario ed urgente.
Il datore di lavoro qualificava tale comportamento come violazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000) e segnatamente, dei seguenti obblighi da esso desumibili:
- a) Obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o alla immagine della pubblica amministrazione (art. 2, comma 2, ultima alinea).
- b) Obbligo di adempiere le proprie competenze nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assumere le responsabilità connesse ai propri compiti (art. 2, comma 3, ultima alinea).
- c) Obbligo di non ritardare né affidare ad altri dipendenti il compimento di attività e l’adozione di decisioni di propria spettanza, salvo giustificato motivo (art. 10, comma 1).
L’Azienda datrice di lavoro non aveva ritenuto condivisibili le giustificazioni fornite dal dirigente medico e con deliberazione del direttore generale del 6 maggio 2010, comunicata in pari data, aveva provveduto alla risoluzione del rapporto per giusta causa.
Nel riformare la sentenza di primo grado (che aveva annullato il licenziamento) la Corte d’Appello assume che il giudice di primo grado: “Ha fondato la propria decisione su di una lettura parziale del materiale istruttorio in atti (le sole prove testimoniali) e peraltro, neppure aderente a quanto effettivamente risultante dagli atti di causa; come evincibile sin dalla premessa della sentenza di primo grado che vorrebbe il primo intervento chirurgico subito dal paziente, essere stato correttamente eseguito, escludendo che nel corso dello stesso si sarebbe determinata la rottura di un vaso sanguigno, in particolare, di una vena otturatoria. Tale conclusione appariva paradossale alla luce di quanto constatato ed eseguito nel corso del secondo intervento risultante dalla cartella clinica.”
La Corte d’Appello, preliminarmente, sottolinea l’autonomia tra il procedimento penale (di cui erano pervenuti il decreto di rinvio a giudizio, CTU medica collegiale eseguita su incarico del PM ed acquisita agli atti dibattimentali, copia della cartella clinica e, prodotto dalla difesa dell’appellato, dispositivo di pronuncia di assoluzione degli imputati) concluso con l’assoluzione in relazione all’imputazione di omicidio colposo e il procedimento disciplinare la cui contestazione non consisteva nell’aver cagionato la morte del paziente.
Nella complessiva vicenda, secondo il Giudice di appello, venivano in rilievo un comportamento commissivo (con riguardo alle modalità ed esito del primo intervento chirurgico) ed un comportamento omissivo (rappresentato dall’enorme ritardo del secondo intervento chirurgico finalizzato a tamponare l’emorragia) talché non si poteva dubitare che costituiva violazione di tali specifici obblighi (e con essi dei più generali doveri di diligenza e fedeltà) il comportamento di un medico che, dopo aver eseguito
un delicato intervento chirurgico del genere di quello descritto e in servizio di reperibilità (sia pure seconda reperibilità), avendo avuto contezza sin dalle 22,30 dell’esistenza di una gravissima sintomatologia che indicava l’esistenza di una consistente emorragia in corso, ritardi di ben tre ore il proprio arrivo in ospedale.
Così come non poteva dubitarsi che ne integrasse violazione l’inerzia successiva a tale arrivo, allorché constatato dai dati clinici documentali e dalle sollecitazioni del medico di prima reperibilità nonché di altro medico (Dott.ri M., S.), decise di procedere al secondo intervento solo dopo due ore e mezza.
Avverso la sentenza di appello ricorre il Dott. (OMISSIS) prospettando tre motivi d’impugnazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte, rigettando il primo motivo di ricorso, precisa che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando “la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente” (Cass. n. 8410 del 2018).
La contestazione disciplinare a carico del lavoratore, quindi, non è assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all’incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale.
Si è, altresì, osservato che “con riguardo al licenziamento disciplinare, non è rilevante l’assoluzione in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione, bensì l’idoneità della condotta a ledere
la fiducia del datore di lavoro, al di là della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto” (Cass., n. 7127 del 2017).
La Suprema Corte, peraltro, sottolinea che “l’efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall’art. 653 c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso e quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.”
Oltre alla ricordata autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, sul punto, la Corte di Cassazione puntualizza che la Corte d’Appello afferma, proprio avendo riguardo al dispositivo della sentenza penale, che non vi era pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare, in quanto il comportamento contestato al Dott. (OMISSIS), che ne aveva determinato il licenziamento, non consisteva nell’aver procurato la morte del paziente, intendendo così quest’ultima come imputazione del processo penale.
Nella sostanza, il fatto oggetto del processo penale non era sovrapponibile al fatto oggetto della contestazione disciplinare.
Con il secondo motivo di ricorso assume il Dott. (OMISSIS) che nella vicenda relativa al proprio licenziamento, l’istituito della disponibilità/reperibilità del dirigente di struttura complessa diventa elemento essenziale e determinante, al punto da necessitare di maggiore approfondimento circa la sua interpretazione.
Espone, sul punto, che sussistono due fattispecie di pronta disponibilità:
- a) Sostitutiva (prevista quando i turni notturni e festivi non sono coperti da un servizio di guardia).
- b) Integrativa (quella prevista quando i turni notturni e festivi sono coperti da un servizio di guardia).
Un direttore di struttura complessa, secondo il ricorrente, “è esonerato dai turni di pronta disponibilità sostitutiva, mentre può essere cooptato nei turni di disponibilità integrativa che si prevede solo nei casi di massima urgenza con necessità d’intervento salvavita da parte del direttore di struttura complessa.”
In ragione di ciò esso ricorrente era intervenuto con tempismo sul posto di lavoro, atteso che solo alle h. 01,00 era stato edotto dell’esito negativo di tutte le manovre eseguite sul paziente e che si rendeva necessario un nuovo intervento, e giungeva al reparto alle 01,30, nel rispetto degli orari di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL della dirigenza medica.
Non poteva farsi carico ad esso ricorrente, quindi, di non essere intervenuto in reparto sin dalla 22,30 e, per altro verso, il secondo intervento non era stato predisposto in ritardo, essendosi dovuto, in precedenza, stabilizzare il paziente.
Il ricorrente, inoltre, deduce la violazione dell’art. 2119 c.c. (licenziamento per giusta causa), in quanto nessun addebito disciplinare gli poteva essere mosso atteso che il decesso del paziente poteva ricondursi una gravissima sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di numerosi trombi e non alla lesione di una vena otturatoria.
In conformità ai principi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (obblighi di diligenza e fedeltà) il secondo intervento sul paziente era stato effettuato dopo che le condizioni generali dello stesso erano state stabilizzate, e dunque non poteva ritenersi leso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Anche il secondo motivo è rigettato dalla Suprema Corte la quale precisa che “la contestazione disciplinare riguarda la violazione del Codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni di cui al D.M. 28 novembre 2000, previsto dall’art. 54 del TUPI, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” e che, correttamente, il datore di lavoro contestava al ricorrente la violazione dell’obbligo:
- a) Di evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o alla immagine della pubblica amministrazione (art. 2, comma 2, ultima alinea).
- b) Di adempiere le proprie competenze nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assumere le responsabilità connesse ai propri compiti.
- c) Di non ritardare nè affidare ad altri dipendenti il compimento di attività e l’adozione di decisioni di propria spettanza, salvo giustificato motivo (art. 10, comma l).
La Suprema Corte rileva, sul punto, che il Dott. (OMISSIS), che aveva diretto l’equipe medica che aveva effettuato il primo intervento ed era capo dell’Unità Operativa di Urologia, arrivava in ritardo in Ospedale (h.01,30), pur avendo saputo della grave sintomatologia, problemi post-operatori (h.22,30), con ulteriore tempo che trascorreva fino al secondo intervento (due ore e mezza), senza che rilevasse, quale ragione di esclusione della responsabilità disciplinare, la presenza del medico di prima reperibilità (il ricorrente era di seconda reperibilità), atteso che il medico di prima reperibilità da solo non poteva intervenire per l’impossibilità di formare un equipe operatoria.
Il ricorrente, in altri termini, avrebbe dovuto recarsi senza ritardo in reparto e visitare il malato, proprio per accertare, personalmente e in ragione delle proprie competenze lo stato della situazione rappresentatagli e adottare tempestivamente le misure ritenute del caso.
In tema di licenziamento per giusta causa, prosegue l’iter argomentativo della Corte di Cassazione, “la giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti – al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo – le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.”
In conclusione, la Corte di legittimità, “considerando la posizione del lavoratore nell’Azienda, il grado di affidamento delle mansioni affidategli anche in relazione alla specifica vicenda (capo equipe e dirigente dell’Unità Operativa di Urologia) e dunque facendo applicazione anche del principio di proporzionalità in relazione alla clausola generale della giusta causa, la Corte d’Appello ha valutato la congruità della sanzione inflitta prevista dalla contrattazione” con la conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa.