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Specializzandi in equipe operatoria, legittimità e liceità

È legale che l’equipe operatoria di una seduta (ernioplastiche, emorroidectomie, videolaparocolecistectomie) sia composta unicamente da un medico specialista e da un medico in formazione (specializzando)?

La questione in ordine alla composizione dell’equipe operatoria si interseca con la questione del ruolo del medico specializzando nelle strutture sanitarie ove è tenuto ad operare.

Numerosi, specie negli ultimi tempi, sono gli interrogativi sul ruolo e sulla funzione dello specializzando.

Il quadro di riferimento normativo (d.gls. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE) prevede che l’ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista sia subordinato, oltre che ad altre condizioni, alla “partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina”.

Da ciò si trae una prima considerazione: il medico specializzando non è (e non può essere) un semplice spettatore avulso dalla realtà ospedaliera atteso che egli partecipa alle “attività e responsabilità” che si svolgono nella struttura sede della sua formazione.

Per ciò che concerne, invece, le concrete modalità di svolgimento della formazione, lo specializzando partecipa, in modo guidato, alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa con conseguente graduale assunzione di compiti assistenziali.

L’iter formativo prevede l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata, necessariamente, alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso, comunque, l’attività del medico in formazione specialistica può sostituire quella del personale di ruolo.

Con il concetto di autonomia vincolata ci si riferisce a una particolare posizione di soggetti che, pur avendo conseguito la laurea in medicina e chirurgia, essendo in corso la formazione specialistica, godono di limitati margini di autonomia sotto le direttive del tutore.

È importante, peraltro, sottolineare che se lo specializzando non si ritiene in grado di compiere le attività richieste egli deve rifiutarle perché, in caso contrario, se ne assume la responsabilità (c.d. colpa “per assunzione”).

In conclusione, la scelta in ordine alla composizione dell’equipe operatoria (anche in considerazione della natura dell’intervento chirurgico) che preveda la presenza dello specialista e dello specializzando non è connotata da profili di illegittimità e/o di illiceità.


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