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Conoscenze relative alla responsabilità professionale dell’infermiere

Gianfranco Verna – Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Master di I° livello in area critica ad indirizzo emergenza sanitaria. Master di II livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie

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Marilena Rizzo Dottoressa Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Chieti

Francesco Verna Studente Infermieristica, Chieti

 

Conoscenze relative alla responsabilità professionale dell’infermiere

Abstract

Nell’ultimo ventennio la classe infermieristica italiana è stata protagonista di un’evoluzione che ha portato al riconoscimento giuridico e formale di responsabilità, termine che rimanda alla consapevolezza degli obblighi giuridici ed etici, connessi all’esercizio professionale.

Queste trasformazioni hanno portato ad un maggior coinvolgimento nelle azioni giudiziarie e nelle denunce, soprattutto per i professionisti di area critica.

Partendo da questi presupposti, è stato condotto uno studio descrittivo osservazionale su un campione di infermieri della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, che ha messo in evidenza le esigenze di una maggiore formazione in ambito legale nei piani di studi universitari e la diffusione della figura dell’infermiere forense.

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In the last twenty years an Italian revolution in nurses’ field for what concerns the legal and the ethical sphere have brought as a result a request of more responsibility and more proficiency. Several legal action and complaints are raised due to this peculiar transformation, especially of nurses working in critical care. Starting from this consideration, an experimentalsurvey has been conducted on a sample of nurses of the ASL 2 LancianoVasto Chieti. The result is the necessary of more hours of legal studies during the vocational training and the need of the figure of a professional forensic nurse who can reduce formal complaints.

 

INTRODUZIONE

L’agire professionale dell’infermiere si riconduce negli ambiti specifici del D.M. n. 739 del 1994, anche se gli aspetti più propriamente innovativi si sono registrati con la legge 42/99 e la legge 251/2001, ed hanno conferito il pieno riconoscimento, sia giuridico che formale, all’attività dell’infermiere, definito da questo momento un vero e proprio “professionista sanitario autonomo” con piena responsabilità delle sue azioni.

La responsabilità professionale civile e penale, dunque, diventa espressione della competenza in prestazioni e funzioni, orientate ai bisogni e al diritto alla salute della persona e fondate su valori condivisi in cui l’assunzione di una posizione di garanzia nei confronti dell’assistito, obbliga il professionista a farsi carico di tutte le implicazioni (prevedibili, valutabili, e evitabili) che le prestazioni professionali includono, secondo le conoscenze scientifiche e tecniche che appartengono alla propria professione. L’esercizio dell’attività infermieristica è caratterizzato dall’attribuzione di determinate qualifiche giuridiche, che assumono particolare rilevanza in ambito di diritto penale.

Il termine responsabilità ha insito in sé una doppia valenza: quella che rende evidente l’intellettualità della professione e quella che richiama alla consapevolezza degli obblighi connessi all’esercizio professionale tenendo conto delle norme giuridiche, etiche e deontologiche.

Questo radicale e positivo cambiamento ha portato negli ultimi anni a un rapido incremento delle problematiche inerenti la responsabilità stessa dell’infermiere, ed un  suo maggior coinvolgimento nelle azioni giudiziarie. Nonostante le denunce siano principalmente dirette vero le Aziende e i medici, si assiste a una modifica di orientamento dello stato di conflitto, che vede appunto chiamato in causa anche l’infermiere ( Silvestri A.,  2008).

È prevedibile che nel futuro tale trend continui e si accentui nei reparti di urgenza ed emergenza dove per motivi logistici è più rischioso cadere in contenziosi. Queste previsioni, insieme alle reali trasformazioni, mettono in luce l’esigenza di una maggiore formazione dell’infermiere in ambito legale, dando vita alla nuova figura dell’infermiere legale e forense. Professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale, studia gli aspetti concettuali, metodologici, e pratici della dimensione giuridica e legale dell’assistenza infermieristica. In particolare la I.A.F.N. (International Association of Forensic Nurses) definisce in questo modo la nuova disciplina nel 1998: “La professione di infermiere legale consiste nell’applicazione delle conoscenze infermieristiche alle procedure pubbliche o giudiziarie; consiste inoltre nell’applicazione di procedimenti propri della medicina legale, in combinazione con una preparazione bio – psico – sociale dell’infermiere diplomato, nel campo dell’indagine scientifica, del trattamento di casi di lesione e/o decesso di vittime di abusi, violenza, attività delinquenziale ed incidenti traumatici”. Questa definizione fu confermata negli anni seguenti ed è tutt’ora in vigore.

L’infermiere: indagine sulle conoscenze della responsabilità professionale e della figura dell’infermiere legale e forense. Studio descrittivo-osservazionale

Sebbene fin’ora si siano voluti sottolineare prevalentemente gli aspetti positivi del cambiamento, non si è potuto fare a meno di prendere in considerazione anche le difficoltà e le problematiche che ne conseguono.

È proprio sulle difficoltà e sulle problematiche che si vuole indagare.

OBIETTIVI DI STUDIO: valutare la consapevolezza degli infermieri circa la nuova condizione in riferimento alle normative vigenti; valutare la conoscenza legale e forense.

IPOTESI DI STUDIO: Buona conoscenza delle responsabilità professionale dell’Infermiere e della figura dell’Infermiere legale e forense

CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE:

Infermieri a tempo indeterminato della ASL 2 lanciano vesto Chieti

MATERIALI E METODI

Questionario costruito ad hoc (allegato 1), secondo quanto previsto dalle linee guida internazionali, non avendo trovato in letteratura un questionario validato.

Il periodo temporale di studio è stato di 4 mesi, da Aprile 2014 a Luglio 2014.

Il campione studiato è rappresentato da 120 infermieri che prestano servizio presso l’ Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata – Chieti, della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, nelle seguenti Unità Operative: Pronto Soccorso, Servizio territoriale  118, Rianimazione, UTIC, Neonatologia e TIN, Cardiologia, Clinica Chirurgica, Chirurgia Multidisciplinare, Chirurgia vascolare, Clinica Ortopedica, Clinica Neurologica, Ostetricia e ginecologia, Servizio di medicina trasfusionale, Patologia medica, Clinica Medica.

I dati raccolti sono stati trattati secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003), e sono elaborati in forma aggregata mediante il software Microsoft©Excel.

Sono stati somministrati 120 questionari anonimi, di cui:

  • 103 schede compilate integralmente;
  • 9 schede compilate parzialmente e quindi incomplete;
  • 8 schede riconsegnate in bianco.

RISULTATI DELLO STUDIO

La prima parte del questionario è costituita da una sezione anagrafica.

  • L’età media 44,7  anni ;
  • Donne 63%, uomini 37% ;
  • Il 12% degli infermieri ha un’esperienza lavorativa che va da 1 a 5 anni, il 31% da 5 a 15 anni, ed il 66% oltre i 15 anni.

 

La seconda parte indaga nello specifico di infermieristica legale e forense.

DOMANDA 1

Si indaga sul Profilo professionale dell’Infermiere. Il 30% ha risposto correttamente, scegliendo l’opzione A; il 22% l’opzione B, ed il 53% l’opzione C, per un totale del 70% di risposte errate. La risposta scelta con maggior frequenza è stata dunque la C, in cui è contenuta in breve la legge 42/99 e di cui tratta anche la domanda successiva. Anche in quest’ultima è presente una percentuale di errore, che ci porta a supporre che le due norme, DM739/94 e DL42/99, siano tra loro non ben distinte.

DOMANDA 2.

Il 27% ha risposto correttamente l’opzione B, il 41% ha risposto A ed il restante C, per un totale di 73 risposte sbagliate.

DOMANDA 3

Questa domanda è l’ultima che fa espliciti riferimenti alle leggi, in particolare si chiede cosa stabilisca la legge 251/2000. Il 37% ha risposto correttamente, il 63% tra la risposta A (40%) e B (23%) ha risposto erroneamente.

DOMANDA 4

Per ciò che concerne la formazione permanente inserita tra gli obblighi dell’infermiere, anche nel Codice Deontologico più della metà delle risposte, il 57%, sono risultate corrette (57%A, 43%B).

DOMANDA 5

A partire da questo punto, si entra nell’ambito specifico dell’infermieristica legale e forense: si domanda cosa rende lecita la prestazione infermieristica. Il 65% ha scelto l’opzione C, che è quella corretta e riguarda il “consenso informato”. La restante parte che ha preferito le risposte A (26%) e B (9%) ha risposto erroneamente.

DOMANDA 6

Si domanda se, una volta firmato il consenso, il paziente abbia il diritto di ritirarlo.

Il 79%  delle risposte corrette (79%A, 21%B).

DOMANDA 7- 8

I due quesiti indagano riguardo la documentazione infermieristica: nella seconda si chiede quali debbano essere le caratteristiche della cartella infermieristica, nella prima se la sua mancata compilazione costituisca reato contestabile. Per entrambe le domande le risposte corrette hanno raggiunto la maggioranza, il 59% per la domanda 7 (59%A, 41%B) ed il 55%  per la 8 (31%A, 14%B, 55%C).

DOMANDA 9

Sull’argomento della trasfusione,  il 46% delle risposte corrette (41%A, 13%B, 46%C).

DOMANDA 10

Dalla normativa deriva che la responsabilità dell’infermiere è di tipo penale, disciplinare, civile ed ordinistica. Questo è il contenuto dell’opzione C di questa domanda. A rispondere correttamente è  il 27% degli infermieri (risposta C); il restante 33% ha asserito che la responsabilità è solo di tipo penale (risposta A), ed il 14% di tipo penale e disciplinare (risposta B).

DOMANDE 11-12-13

Questi tre quesiti trattano il tema del reato. Alla prima domanda, che chiede quando un reato è definito tale,  il 61% risponde scorrettamente (23% B, 38% C). Alla seconda, che chiede invece quando un reato si definisce doloso, risponde scorrettamente il 59% (3% A, 56%B). Anche per la terza, che chiede quali tra i reati elencati è perseguibile d’ufficio, il numero di risposte errate supera la metà (14%A, 54%C).

DOMANDE 14 -15

Queste ultime due riguardano la figura dell’infermiere legale e forense. Il 19% delle  risposte è corretto per la domanda 14 (69%A, 12%B, 19%C);  e il 21% per la 15 (21%A, 37%B, 42%C).

 

CONCLUSIONE

Se in prima analisi il nesso fra la giurisprudenza ed infermieristica possa sfuggire, fermandosi a riflettere ci si rende conto di quanto effettivamente una professione quale quella infermieristica, a contatto con la vita umana, sia coinvolta con la giustizia. Innanzitutto una giustizia morale, dalla quale sempre l’opera dell’infermiere deve essere guidata, giustizia nel saper rispettare la vita umana e nel saper guardare il paziente con empatia, dalla stessa prospettiva dalla quale egli stesso guarda.

Accanto alla giustizia morale, il professionista sanitario dovrebbe agire anche in nome della giustizia in senso stretto, la giustizia giuridica conforme alle leggi.

La piena assunzione di responsabilità da parte dell’infermiere non è comunque esaurita dalla produzione di norme, ma deve essere declinata nella quotidianità, in tal senso queste, in una logica non esclusivamente sanzionatoria possono essere considerate strumenti per orientare i comportamenti del professionista e tutelare gli assistiti: proprio in questo la giustizia giuridica si sposa con quella morale.

La mutazione dell’identità dell’infermiere, seppur non ancora totalmente riconosciuta dalla società a causa di un processo molto rapido, ha portato sicuramente grandi novità positive e ha ripagato il professionista con i riconoscimenti che effettivamente merita.

Questa realtà non deve spaventare gli infermieri, e tanto meno renderli restii nei confronti del cambiamento e dell’evoluzione della propria figura.

Lo studio condotto ha dimostrato che  le conoscenze della classe infermieristica in ambito legale e forense sono insufficienti,  e questa situazione pone l’infermiere in una posizione di maggiore suscettibilità e aumenta  il rischio di esser coinvolto in azioni giuridiche.

Preso atto di ciò,si possono ipotizzare alcune soluzioni:

  • L’infermiere legale e forense dovrebbe essere visto come una figura di riferimento nell’ambito della gestione dei contenziosi derivanti da responsabilità e come attore principale nella mediazione e risoluzione dei casi di procedimento disciplinare e legale. Pertanto, il professionista potrebbe investire nei Master in Infermieristica Legale e Forense;
  • Aumentare la consapevolezza del problema durante la formazione di base dell’Infermiere, ovvero arricchire contenuti in ambito legale e forense.

 

BIBLIOGRAFIA

  1. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, et al. (2002) Hospital nurse staffing and patientmortality, nurse burnout and job satisfaction. JAMA
  2. American Academy of Nurse Practitioner (2010). FrequentlyAskedQuestions. Whychoose a nurse practitionerasyourhealthcare provider? [on-line] da: http://aanp.org/NR/rdonlyres/A1D9B4BD-AC5E- 45BF-9EB0consultato il 16/04/2013
  3. Barbieri G. (2005) “Ma non c’è autonomia senza responsabilità, Il Sole 24 ore sanità, 25-31 ottobre;
  4. Barzetti et al., (2007) “Autonomy, responsability and the Italian code of deontology for nurses”, Nursing Ethics;
  5. Benci L., (2003) “L’evoluzione dell’autonomia e della responsabilità giuridica dell’infermiere e dell’ostetrica”, Atti 1°convegno medico- giuridico regionale, Università di Bologna;
  6. Benci, L. (2008). I principali reati a carico dell’infermiere. In: Aspetti giuridici della professione infermieristica. Milano: McGraw-Hill, 85-90, 146-150
  7. Benner P., (2003) “L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere: l’apprendimento basato sull’esperienza”, Milano: McGraw-Hill;
  8. Bodenheimer T. et al., (2002) “Patient Self-management of Chronic Disease in Primary Care”, JAMA, November 20, (288), 19:2469-2475
  9. Carter, A.J.E., Chochinov, A.H. (2007). A systrematic review of the impact of nurse practitioners on cost, quality of care, satisfaction and wait times in the emergencydepartment. J. Emerg. Med., 9(4), 286-295
  10. Coster S. et al., (2009) “Cochrane reviews of educational and self-management interventions to guide nursing practice”, International Journal of Nursing Studies 46;
  11. Di Giacomo P. 2008 “Un’analisi della responsabilità infermieristica: riferimenti normativi e giurisprudenziali” Scenario 3;
  12. Federazione IPASVI, (2003) “Le leggi e gli infermieri.”, I quaderni dell’infermiere n°5, suppl. L’infermiere n. 2/2003;
  13. Federazione IPASVI, (2011) “Autonomia, competenza e responsabilità infermieristica” , Collegio Provinciale IPASVI Emilia-Romagna;
  14. Fordyce J., Blank F.S.J., Pekow P., Smithline H.A., Ritter G., Gehlbach S., Benjamin E., Henneman P.L. (2003). Errors in a busyemergencydepartment. Annals of Emergency Medicine, 42(3), 324-333
  15. Frati P. et al., (2000) “Il nuovo ruolo dell’infermiere:tra norme morali, deontologiche egiuridiche.”, Rivista di diritto professioniSanitarie 2;
  16. Gimbe N., (2008) “Linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli. Pillole di Governo Clinico” Vol. 1, n. 1. Dicembre;
  17. Graham ID et al., (2005) EBN “Users’guide: evaluation and adaptation of clinical practice guidelines”, Evid Based Nurs.; 8:68-72
  18. Hart L., Mirabella, J. (2009). A patient survey on emergencydepartment: use of nurse practitioner. Advanced Emergency Nursing Journal, 31(3), 228-235
  19. Magazzù S. et al., (2000) “Ruolo e funzioni dell’infermiere alla luce della Legge 26/02/1999 n°42”, Scenario 17(3);
  20. Mangiacavalli B., (2002) “La nuova dimensione della responsabilità professionale infermieristica” Nursing Oggi 3;
  21. Margiocco M., (2000) “Profili generali di responsabilità penale a carico dell’Infermiere professionale.”, Professione Infermiere (Periodico del Collegio IPASVI dellaProvincia di Bologna), n. 2/2000;
  22. Ministero della Salute (2009), “Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico”, http://www. salute.gov .it/imgs/C_17_pubblicazioni_1103_allegato.pdf;
  23. Moriyama M., (2009) “Efficacy of a self-management education”, Japan Journal of Nursing Science 6, 51–63;
  24. Nice, (2002) “Commission for Health Improvement” da Royal College of Nursing e da University of Leicester, tradotte dal documento Principles for Best Practice in Clinical Audit 2002 Oxon: Radcliffe Medical Press Ltd;
  25. Norelli G.A. e al., (2002) “ll ruolo dei professionisti dell’area infermieristica nell’assistenza domiciliare integrata. Un primo passo verso il riconoscimento di un autonomo ambito di operatività e responsabilità”, Riv. Diritto delle professioni sanitarie 5 (1);
  26. Rodriguez D. et al., (2006) “Il triageinfermieristico aspetti giuridici e medico legale”, Riv Diritto delle professioni sanitarie9 (2);
  27. Rodriguez D., (2000) “Dopo l’abrogazione del mansionario:gli aspetti medico legali per la professioneinfermieristica con la Legge 42/99.”, Atti del Convegno “Professione infermiere:dalle competenze le responsabilità”, Rimini Collegio IPASVI;
  28. Rodriguez D., (2004) “Medicina legale per infermieri” Roma: Carrocci;
  29. Silvestro A., (2008) “Professionalità, autonomia e responsabilità infermieristica” – I quaderni IPASVI
  30. Silvestro, A. (2010) Il punto di vista dell’IPASVI: A ciascuno il proprio livello di efficienza. Il Sole 24ORE-Sanità, 3 agosto-6 settembre 2010
  31. Tiraterra M. et al., (2001) “L’infermiere allaluce della nuova normativa: quale autonomiae responsabilità?”, Spunti di riflessione,Professioni infermieristiche n.54;

RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Cassazione penale SS.UU. 447/2000
  2. Cassazione penale SS.UU. 30328/2002;
  3. Cassazione penale SS.UU. 9739/2005;
  4. Cassazione penale SS.UU. 25233/2005;
  5. Cassazione penale SS.UU. 41943 /2006;
  6. “Code de déontologie des Infirmières et infermiers du Canada”, 2008;
  7. “Code supplement nursing & midwifery”, Council Nursing, 2008;
  8. “Codigo deontologico do Enfermiero: doscomentàrios à anàlise de casos 2005”, Ordemdosenfermeiros, letrario, Lisboa 2005; DL 42 del 26 febbraio 1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;
  9. DL n. 251 del 10 agosto 2000, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;
  10. DL n. 1 del 8 gennaio 2002 ,“Conversione in legge con modificazioni, del decreto –legge 12 novembre 2001, n°402, recante Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.”;
  11. DL n.502 del 30 dicembre 1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
  12. M. 14 settembre 1994 n°739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

ALLEGATI

Allegato 1. Questionario

 

INDAGINE SULLE CONOSCENZE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE E DELLA FIGURA  DELL’INFERMIERISTICA LEGALE E FORENSE

 

 

I dati raccolti verranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003), e saranno elaborati in forma aggregata ed utilizzati per la stesura della Tesi di Laurea della studentessa Rizzo Marilena, iscritta al Terzo anno del CdL in Infermieristica presso l’Università “G. D’ Annunzio”.

Il questionario sarà somministrato agli infermieri che prestano servizio nelle U.O. in Codesta Spettabile Azienda. La compilazione da parte degli infermieri sarà anonima. La somministrazione del questionario avverrà previo accordo con i Coordinatori Infermieristici delle U.O.,avendo tutte le autorizzazioni del caso. Si ringrazia per la collaborazione.

 

 

·        SESSO:   □ donna         □ uomo                  • ETÀ:   ……….

 

·        ESPERIENZA LAVORATIVA:   □ 1-5aa         □ 5-15aa          □ >15aa

 

 

1.       IL D.M. 739/1994:

A. definisce la figura professionale infermieristica, il suo ambito autonomo e il suo ambito collaborativo;

B. definisce la figura professionale delle professioni sanitarie tutte;

C. stabilisce che il campo proprio della professione infermieristica è dato dalla formazione di base, post-base, dal codice deontologico e dai limiti previsti per le altre professioni sanitarie.

 

2.       LA LEGGE 42/99 STABILISCE CHE:

A. l’infermiere ha funzioni  autonome nell’ambito dell’educazione sanitaria e promozione della salute;

B. l’infermiere è un professionista autonomo, il mansionario viene abrogato, il campo proprio infermieristico è dato dal profilo professionale, dal codice deontologico e dalla formazione di base e post base;

C. l’infermiere è un professionista autonomo, il mansionario viene abrogato, il campo proprio infermieristico è dato dal profilo professionale.

 

 

3.       ALLA LUCE DELLA LEGGE 251/2000, L’INFERMIERE DEVE:

A. pianificare l’assistenza ed effettuare diagnosi infermieristiche;

B. pianificare l’assistenza e lavorare per compiti;

C. utilizzare metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza e adottare modelli di assistenza personalizzata.

 

4.       LA FORMAZIONE PERMANETE, OLTRE CHE DALLA LEGISLAZIONE, E’ INSERITA TRA GLI OBBLIGHI DELL’INFERMIERE ANCHE NEL CODICE DEONTOLOGICO?

A. si;

B. no.

 

5.       COSA RENDE LECITA LA PRESTAZIONE INFERMIERISTICA?

A. ruolo professionale del sanitario;

B. utilità del personale sanitario;

C. consenso informato.

 

 

6.       UNA VOLTA CHE IL PZ HA FIRMATO IL CONSENSO, PUO’ RITIRARLO?

A. si

B. no

 

7.       LAMANCATA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA E’ REATO CONTESTABILE?

A. si, sempre;

B. no, mai.

 

8.       QUALI TRA QUESTI ELEMENTI DEVE AVERE LA CARTELLA INFERMIERISTICA?

A. veridicità;

B. completezza;

C. tutte le precedenti.

 

 

 

 

 

9.       L’INFERMIERE PUO’ SOMMINISTRARE, QUANDO PRESCRITTO, UNA SACCA DI SANGUE?

A. si

B. no

C. solo sotto la supervisione del medico.

 

10.     LA RESPONSABILITÀ DELL’INFERMIERE E’ DI TIPO:

A. penale;

B. penale e disciplinare;

C. penale, disciplinare, civile ed ordinistica.

 

11.     UN REATO E’ TALE QUANDO:

A. è provata la condotta del reo e l’evento che ha portato all’effetto;

B. è provato il nesso di causalità tra evento ed effetto;

C. tutte le precedenti.

 

12.     SI PARLA DI REATO DOLOSO QUANDO:

A. vi è atteggiamento di trascuratezza;

B. vi è evidente imperizia;

C. vi è la volontarietà della condotta dannosa e la previsione dell’evento dannoso.

 

13.     QUALE DEI SEGUENTI REATI NON E’ PERSEGUIBILE D’UFFICIO?

A. tentato omicidio;

B. percosse;

C. lesione colposa lieve personale.

 

14.     L’INFERMIERISTICA LEGALE E FORENSE NASCE IN:

A. Spagna;

B. Italia;

C. nessuna delle precedenti.

 

15.     Il TITOLO  DI INFERMIERE LEGALE E FORENSE IN ITALIA SI CONSEGUE TRAMITE:

A. master di I livello;

B. master di II livello;

C. laurea magistrale.

 

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